Il Contratto di Apprendistato: cos’è e cosa prevede

Non è facile stare al passo con i cambiamenti repentini che si verificano all’interno del mondo del lavoro, soprattutto negli ultimi anni, in cui sono nate nuove figure lavorative e sono state create nuove tipologie contrattuali. Molti lavoratori ricordano bene l’inizio di quella crisi che col tempo si è fatta più profonda fino ad arrivare alla situazione presente. E se in principio fu la volta del contratto a tempo determinato, che opponeva al posto fisso l’odiatissima precarietà, oggi i tipi di contratto sono vari, e spesso né i datori di lavoro né i dipendenti li conoscono bene come dovrebbero. Uno dei contratti oggi sempre più utilizzati per i giovani è contratto di apprendistato: ecco cosa sapere e cosa prevede questa tipologia contrattuale.

Apprendistato, quali sono le tipologie contrattuali

Il contratto di apprendistato è considerato un rapporto di lavoro “a causa mista”, perché prevede che i giovani che non hanno mai praticato un certo mestiere, lo apprendano tramite un’adeguata formazione e lo svolgano direttamente in azienda. Ogni azienda, qualsiasi sia il settore in cui operi, può assumere quindi i suoi apprendisti e questi ultimi dovranno essere retribuiti. L’età degli apprendisti potrà variare dai 15 ai 29 anni. Tuttavia, è importante precisare che l’apprendistato può essere definito da una delle seguenti tipologie, che ne specifica il livello e individua i destinatari del contratto:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: permette a chi è impegnato in percorsi formativi nell’ambito dei sistemi regionali di formazione di unire allo studio un’esperienza nel mondo del lavoro. Questa tipologia si rivolge a giovani con età compresa tra i 15 e i 25 anni.
  • apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: coinvolge i giovani dai 18 ai 24 anni (dai 18 ai 29 nelle aree del Mezzogiorno e a declino industriale). Il Jobs Act ha introdotto anche la possibilità di assumere  con questo contratto anche soggetti disoccupati percettori di Naspi, Dis-Coll o di altri ammortizzatori sociali senza limiti d’età. L’obiettivo è quello di apprendere un lavoro o un mestiere e per questo motivo all’interno del contratto dovranno essere indicati il profilo formativo e la qualifica prevista al termine del percorso. Questa tipologia contrattuale prevede inoltre l’obbligo, per gli imprenditori con più di 50 dipendenti, di proseguire a tempo indeterminato il rapporto con almeno il 20% degli apprendisti presenti.
  • apprendistato di alta formazione e ricerca: questa forma contrattuale consente di conseguire un titolo o conseguire un diploma o una certificazione tecnica, agevolando l’ingresso dei giovani impegnati nelle aree di ricerca delle aziende. Coinvolge i giovani fino a 29 anni.
LEGGI ANCHE  Tirocini da 1.120 Euro alla Corte dei Conti Europea

Apprendistato: quali sono le mansioni previste?

L’apprendistato si compone di attività pratica e formazione teorica. Mentre l’attività pratica prevede che l’apprendista svolga le mansioni della figura lavorativa per la quale  intende ottenere una qualifica una volta terminato il periodo di apprendistato, l’attività teorica, invece, avviene all’esterno dell’azienda, e per essere certificata dovrà essere pari almeno all’80% del monte ore previsto.

Tuttavia, La durata del percorso di formazione varia sulla base della tipologia di apprendistato prevista:

  • apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: in questo caso la formazione è impartita dall’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può superare il 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e il 50 % per il terzo, quarto anno e per quello successivo.
  • apprendistato professionalizzante: la formazione di tipo professionalizzante viene completata dall’offerta formativa pubblica, che può essere interna o esterna all’azienda. In questo caso il monte ore complessivo non supera le 120 ore suddivise in tre anni. 
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca: in questo caso la durata è variabile. La formazione esterna è svolta nell’istituzione a cui lo studente è iscritto e non può  essere superiore al 60 % dell’orario.

Nel caso la formazione a carico del datore di lavoro non venga erogata, quest’ultimo sarà tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta in riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell’apprendistato con l’aggiunta di una maggiorazione.

Per chi si sta chiedendo quali sono le aziende che possono assumere apprendisti, la risposta è semplice: tutte, comprese quelle agricole. Molto dipende dai numeri però: le aziende che hanno fino a 3 dipendenti, infatti, possono assumere al massimo 3 apprendisti, mentre le altre aziende possono arrivare ad un numero di apprendisti pari a quello dei lavoratori professionisti. Inoltre, l’azienda può scegliere se assumere l’apprendista a tempo pieno o parziale.

Contratto di apprendistato, quali sono i diritti previsti?

Prima di essere assunto come apprendista, è importante conoscere non solo la retribuzione prevista, ma anche tutti i diritti del lavoratore inquadrato con questa tipologia contrattuale. Di seguito le linee guida da conoscere prima di essere assunto come apprendista:

  •  tutti gli apprendisti devono essere seguiti da un tutor ed ogni tutor può supervisionare fino a 5 allievi;
  • gli apprendisti lavoreranno fino a 8 ore giornaliere, per un totale di 40 ore settimanali.
  • Gli apprendisti non potranno effettuare il turno lavorativo notturno (dalle 22 alle 6).
  • Il periodo di ferie non sarà inferiore ai 30 giorni per i minori di 16 anni e ai 20 giorni per i maggiori di 16.
  • Agli apprendisti spetta inoltre l’assistenza per motivi di infortunio, gli ANF (Assegni al Nucleo Familiare), l’assistenza sanitaria per le malattie, il congedo matrimoniale, l’indennità di maternità.
  • Gli apprendisti possono accedere anche alla Naspi (indennità di disoccupazione), la CIG (cassa integrazione) e l’indennità di malattia.
LEGGI ANCHE  SNAI: Lavoro per Responsabili e Terminalisti

Il datore di lavoro può decidere l’ammontare della retribuzione, inferiore a quella del lavoratore già qualificato, e valutare se aumentarla durante il rapporto di lavoro all’aumentare dell’esperienza dell’apprendista.

Apprendistato e retribuzione: come calcolarla

Per conoscere lo stipendio netto previsto nel caso si stia valutando un contratto di apprendistato, è necessario considerare alcuni aspetti fondamentali che concorrono al calcolo:

  • la durata del contratto di apprendistato: in base a questo punto viene determinato l’ammontare dello stipendio dell’apprendista. Quest’ultimo può variare dal 45% dello stipendio previsto per il relativo livello d’inquadramento nel primo anno di apprendistato, fino al 100% al termine del periodo di apprendistato con inquadramento nel rispettivo livello professionale. La normativa prevede che l’apprendista possa essere inquadrato fino a due livelli sotto la categoria professionale di riferimento.
  • Il livello di inquadramento;
  • la tipologia di contratto di apprendistato: può variare dal contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, al diploma di istruzione secondaria superiore, al certificato di specializzazione tecnica superiore, al contratto di apprendistato professionalizzante, al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Qual è la tassazione per l’apprendistato?

Per calcolare gli importi dalla retribuzione lorda allo stipendio netto è necessario considerare i contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’apprendista, pari al 5,84% della retribuzione imponibile ai fini INPS (mentre i contributi a carico del datore di lavoro sono pari all’11,31%), oltre ad eventuali detrazioni fiscali e il diritto al bonus Renzi.

Per l’azienda che decide di assumere un apprendista di I libello sono previste alcune agevolazioni:

  • Riduzione dei contributi previdenziali;
  • c’è la possibilità di licenziare l’apprendista senza erogare un contributo per il licenziamento;
  • Esenzione dal contributo ASpl per il datore del lavoro pari all’1,6%
LEGGI ANCHE  Concorso Agenzia delle Entrate per 650 Laureati

L’agevolazione per il datore di lavoro in una riduzione sui contributi a suo carico per le imprese con un numero di addetti pari o inferiore a nove al momento dell’assunzione. Inoltre, la legge di bilancio 2022 ha disposto che per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nel 2022, sia riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento nei primi tre anni di contratto. Per avere indicazioni sul regime contributivo applicabile a queste assunzioni e sulle condizioni necessarie per l’applicazione dello sgravio contributivo, è necessario consultare la circolare Inps, collegandosi a questa sezione.

Le dimissioni nell’apprendistato e la trasformazione del contratto

Per quanto riguarda la durata del contratto di apprendistato, questa dipende dalla tipologia di apprendistato che è stato stipulato con l’azienda.

  1. l’apprendistato per la qualifica ha la durata di 3 anni;
  2. l’apprendistato e per il diploma professionale, invece ha una durata di 4 anni;
  3. l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ha una durata di 3 anni (per l’artigianato e altre tipologie può durare anche 5 anni);
  4. l’apprendistato di alta formazione e la ricerca  ha una durata stabilita dalle istituzioni scolastiche che rilasciano il titolo di studio.

In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto lavorativo superiore a 30 giorni, è possibile prolungare il periodo di apprendistato. Inoltre, i periodi di apprendistato sono cumulabili se riguardano lo stesso ruolo lavorativo e se non è passato più di un anno tra un’esperienza e l’altra. Durante il contratto, il datore di lavoro non può licenziare l’apprendista senza giusta causa, mentre questi ha il diritto di dimettersi volontariamente presentando preavviso. Al termine del periodo di formazione previsto dal contratto (che ha una durata minima di 6 mesi e massima di tre anni), se le due parti coinvolte non interrompono il rapporto di lavoro scatta in automatico la proroga dell’apprendistato e il contratto di lavoro prosegue, ma diventa un contratto subordinato a tempo indeterminato.

Potrebbe interessarti anche
Ultimi articoli
Autore
Greta Esposito
Greta Esposito
Copywriter e web editor, ho la fortuna di fare della scrittura la mia professione. Non viaggio mai senza musica in cuffia e amo le maratone di film in bianco e nero. Di cosa non posso fare a meno? Della libertà di gestire il mio tempo per dedicarmi alle mie passioni.

COMMENTA QUESTO ARTICOLO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui