Si può entrare in Polizia senza concorso, ma solo in alcuni (e pochi) casi. Ecco come funziona – e chi riguarda – l’assunzione diretta per poliziotti.
Per diventare poliziotto non è sempre necessario il concorso pubblico, anche se nella maggior parte dei casi è così: sono poche, infatti, le situazioni in cui è ammessa l’assunzione diretta su richiesta dell’interessato. È l’articolo 1 del decreto legislativo n. 53 del 28 febbraio 2001 a individuare le circostanze in cui è possibile richiedere di entrare nella Polizia di Stato senza dover sostenere un concorso.
La normativa riconosce questa possibilità a parenti o coniuge di un ex poliziotto deceduto in servizio o comunque reso permanente invalido con percentuale d’invalidità non inferiore all’80% della capacità lavorativa. La morte o l’invalidità devono essere state causate da azioni criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ossia per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.
Tale possibilità non riguarda però tutti i parenti o affini: possono essere nominati allievi agenti solamente il coniuge o i figli superstiti, o comunque fratelli o sorelle laddove fossero gli unici superstiti.
E’ necessario inoltre soddisfare una serie di requisiti, quali:
Una volta presentata la richiesta di assunzione diretta, l’amministrazione della Polizia di Stato verificherà che il richiedente soddisfi i requisiti richiesti e solo allora lo convocherà per sottoporlo agli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
Come prove fisiche bisognerà sostenere 1.000 metri di corsa, il salto in alto e le trazioni alla sbarra, secondo le stesse modalità solitamente richieste per il concorso.
Anche senza concorso, infatti, questa fase non si può saltare: spetterà alle apposite commissioni, quindi, verificare che il candidato è nella condizione psico-fisico-attitudinale per svolgere le mansioni proprie a un poliziotto.
Laddove dovesse arrivare l’idoneità, il richiedente verrà nominato allievo agente della Polizia di Stato e potrà così frequentare il corso di formazione, alla prima data utile, della durata di 8 mesi. Corso che avrà luogo presso una delle Scuole di polizia presenti sul territorio italiano.
Da qui in poi l’iter è lo stesso di quello previsto per ogni concorso: al termine del corso di formazione, laddove superato con successo, e di altri 4 mesi di applicazione pratica presso gli Uffici o Reparti di assegnazione, ci sarà la nomina ad Agente effettivo, nonché l’assegnazione alla sede di servizio comunque diversa dalla provincia di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe.
I limiti di età per entrare in Polizia in Italia possono variare a seconda dei corpi di polizia e delle posizioni lavorative specifiche. Se l’età minima è sempre 18 anni, l’età massima può invece variare, ma comunque non superare i 30 anni, secondo quanto indicato nell’articolo 1 del D.M. 6 aprile 1999, n. 115.
In particolare, per la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria il limite di età massima è di 30 anni, mentre per quanto riguarda i Carabinieri e la Guardia di Finanza può variare tra i 26 e i 30 anni a seconda della posizione lavorativa per cui ci si candida.
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