Concorsi pubblici: nuove disposizioni su tutela genitorialità e parità di genere

Riforma concorsi pubblici 2023: nuove disposizioni per promuovere la parità di genere e tutelare la genitorialità nell'accesso al lavoro pubblico. Scopri cosa prevede il DPR.

La riforma del 2023 introduce importanti cambiamenti riguardanti la selezione dei candidati attraverso i bandi pubblici. Ogni bando dovrà ora indicare esplicitamente la percentuale di rappresentatività dei generi all’interno dell’Amministrazione che lo pubblica, per tutte le posizioni oggetto del concorso.

Nel caso in cui si verifichi una differenza percentuale di rappresentatività tra i generi superiore al 30%, a parità di titoli e meriti, sarà data precedenza al genere meno rappresentato. Questa disposizione mira a compensare le disuguaglianze di genere esistenti nel settore pubblico, assicurando che anche i candidati meno rappresentati abbiano la possibilità di essere selezionati in modo equo.

Inoltre, la riforma introduce nuove norme volte a garantire la parità di genere e la tutela della genitorialità. In particolare, vengono introdotte misure per tutelare le donne in stato di gravidanza, che devono essere trattate in modo equo e non discriminate durante il processo di selezione.

Infine, viene stabilito che almeno un terzo dei posti delle commissioni esaminatrici dei concorsi dovrà essere riservato alle donne.

In questo articolo, forniremo una spiegazione dettagliata di cosa comporta la riforma dei concorsi pubblici riguardo alla tutela della genitorialità e alla promozione della parità di genere.

Disposizioni parità di genere

Il nuovo schema di Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) stabilisce precise disposizioni per garantire l’equilibrio di genere all’interno delle Pubbliche Amministrazioni. Ogni bando di concorso deve ora indicare la percentuale di rappresentatività dei generi all’interno dell’Amministrazione che lo emette, calcolata alla data di pubblicazione del bando.

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Nel caso in cui la differenza percentuale tra i generi superi il 30%, si applica il titolo di preferenza a favore del genere meno rappresentato, a parità di titoli e meriti. È importante sottolineare che questa preferenza viene posta quasi alla fine dell’elenco delle priorità, poiché si fa riferimento all’articolo 5, comma 4, lettera o).

L’articolo 5 spiega che, nel caso in cui ci siano candidati idonei appartenenti a diverse categorie che danno diritto a diverse riserve di posti nella graduatoria di merito, si tiene conto dei titoli che danno diritto a una maggiore riserva secondo l’ordine seguente:

  1. Coloro che hanno ricevuto la medaglia al valor militare o al valor civile, nel caso in cui siano cessati dal servizio;
  2. Gli invalidi e i mutilati per servizio sia nel settore pubblico che privato;
  3. Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi, mutilati e inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, compresi i figli degli esercenti delle professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa dell’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio delle loro attività;
  4. Coloro che hanno prestato un servizio lodevole, per almeno un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso, a condizione che non fruiscano di altre preferenze a causa del servizio prestato;
  5. Chi ha il maggior numero di figli a carico;
  6. Gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella categoria di cui alla lettera b);
  7. I militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
  8. Gli atleti che hanno avuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e i corpi civili dello Stato;
  9. Avere completato con successo il periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo;
  10. Avere completato con successo il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, anche se non fa parte dell’ufficio per il processo;
  11. Avere svolto con successo lo stage presso gli uffici giudiziari;
  12. Essere titolare o aver svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a;
  13. Appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che emette il bando per la qualifica a cui il candidato concorre, secondo quanto previsto dall’articolo 6;
  14. Minore età anagrafica.
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Parità di genere nella composizione delle commissioni

Il Decreto prevede inoltre l’applicazione del principio della parità di genere nella composizione delle commissioni esaminatrici, in conformità all’articolo 57, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n. 165 del 2001. Ciò significa che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro, riservano alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo comprovata impossibilità motivata.

È importante sottolineare che questa riserva si applica solo se le donne che si candidano per far parte della commissione d’esame soddisfano i requisiti necessari per ricoprire tale ruolo. La nuova riforma dei concorsi pubblici interviene anche su questo punto, specificando che le commissioni esaminatrici devono essere composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti e persone estranee alle stesse. Inoltre, le commissioni possono includere anche specialisti in psicologia e risorse umane, che rappresenta una novità.

È vietata la nomina come membri delle commissioni agli appartenenti all’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, a coloro che ricoprono cariche politiche, nonché ai rappresentanti sindacali o ai designati delle confederazioni, organizzazioni sindacali o associazioni professionali.

Tutela della genitorialità

Nei nuovi concorsi pubblici, le assenze dovute a maternità, allattamento e paternità sono considerate equiparate al servizio effettivamente prestato nella valutazione del servizio svolto. Queste assenze non possono in nessun caso comportare la riduzione dei punteggi corrispondenti. Inoltre, la normativa garantisce la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che sono impossibilitate a rispettare il calendario previsto dal bando a causa della gravidanza o dell’allattamento.

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Come avviene ciò? Attraverso l’adozione di prove asincrone e, in ogni caso, garantendo la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento. In nessun caso la presenza di queste condizioni può pregiudicare la partecipazione al concorso. A tal fine, il Decreto precisa che i bandi di concorso devono prevedere specifiche misure organizzative e modalità di comunicazione preventiva da parte delle persone interessate.

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Autore
Valerio Mainolfi
Valerio Mainolfi
Specializzato in comunicazione e marketing, amante della scrittura creativa, navigo costantemente tra ambizioni future e sfide del nostro tempo, agganciato all’evoluzione illogica del mio essere.