Il reddito di cittadinanza, proposta simbolo delle battaglie del Movimento Cinque Stelle in campagna elettorale e uno dei punti cardine del contratto di Governo gialloverde, è da pochi giorni diventato realtà.
Dopo essere stato inserito nel decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 gennaio 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sarà finalmente operativo per milioni di italiani dal primo aprile 2019.
Il sito informativo del Ministero, www.redditodicittadinanza.gov.it, fino al 6 marzo (giorno i cui si inizieranno ad inoltrare le domande), fornirà informazioni su come accedere al Rdc, illustrerà i requisiti per avere il reddito, quali documenti servono, dove richiedere l’Isee e lo Spid. Poi diventerà uno sportello virtuale che affiancherà Caf e Poste.
Il reddito di cittadinanza costituisce una misura di contrasto alla povertà e per il rilancio dell’occupazione. Vuole promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione.
Nel 2017 si stimano in povertà assoluta 1 milione e 778 mila famiglie residenti in cui vivono 5 milioni e 58 mila individui, compresi 1,2 milioni ragazzi minorenni. Secondo i dati del Governo il 47% dei beneficiari del Rdc sarà al Centro-Nord e il 53% al Sud e isole.
Lavoro Reddito di Cittadinanza
Sebbene ci siano state molte dichiarazioni, conferenze stampa, comunicati, in merito al Reddito di Cittadinanza, c’è ancora molta confusione. Chi ha diritto al Rdc? Quanto spetta? Come funziona? Dove e quando mi devo recare per fare domanda?
Per comprendere al meglio questa misura, conoscere i requisiti per accedere al Rdc, l’ammontare del beneficio e ogni informazione utile, cercheremo di spiegare ogni punto del decreto partendo dal fatto che il modulo di domanda sarà predisposto dall’Inps e sarà lo stesso istituto di previdenza che farà tutte le verifiche del caso. Si potrà fare domanda a partire da marzo e il beneficio economico sarà erogato attraverso una Carta prepagata di Poste italiane che potrà essere utilizzata per supermercati, farmacie, parafarmacie e alle Poste per pagare le bollette di luce e gas.
Il reddito di cittadinanza verrà erogato a partire dal mese successivo a quello della richiesta e potrà essere percepito per un periodo continuativo non superiore ai 18 mesi. La misura prevede l’erogazione di 500 euro al mese (nel caso di un single senza altre entrate da lavoro), a cui si aggiungono 280 euro se si ha un affitto da pagare e 150 in caso di mutuo. Ma vediamo in cosa consiste punto per punto.
Cos’è il reddito di cittadinanza
Il reddito di cittadinanza è una misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. È una misura che serve ad integrare i redditi familiari.
Chi può beneficiarne?
Il reddito di cittadinanza sarà vincolato all’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente, riferito alla famiglia. La soglia da non oltrepassare è di 9.360 euro. Se consideriamo le dichiarazioni Isee presentate nel 2017, secondo l’Inps sono poco più di 3,6 milioni quelle con Isee inferiore ai 10mila euro.
Per accedere al beneficio si devono possedere i seguenti requisiti:
- possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;
- con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro; un valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; un valore del patrimonio mobiliare non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità presente nel nucleo;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Il parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1;
- con riferimento al godimento di beni durevoli: nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
Chi non ha diritto
Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
Compatibilità
Inoltre il Rdc è compatibile con il godimento della NASpI e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni.
Quanto e per quanto tempo
Il beneficio economico del Rdc, su base annua, prevede una componente ad integrazione del reddito familiare, alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, e una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui.
Quando verrà attivato?
Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. Il Rdc è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi.
In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attività dovrà essere comunicata all’INPS entro trenta giorni dall’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, oppure tramite la Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro o di persona nei Centri per l’Impiego.
E’ online il sito internet per richiedere il Reddito di Cittadinanza. Il form verrà attivato il 6 Marzo e si avrà tempo di inoltrare richiesta fino al 31 marzo 2019
www.redditodicittadinanza.gov.it/
Se non si spende il Rdc
Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo, l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.
In sintesi
Il beneficio in definitiva sarà compreso tra i 480 e i 9.360 euro annui, in considerazione degli specifici parametri già indicati. Decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto, fermo rimanendo il possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. Può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Il Rdc viene riconosciuto dall’INPS ed è erogato tramite la Carta Rdc. Ai suoi beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.
Il reinserimento lavorativo
Si introduce un meccanismo volto a garantire l’inserimento o il reinserimento del beneficiario del Rdc nel mondo del lavoro, attraverso un percorso personalizzato che potrà riguardare attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento nel mercato del lavoro. In particolare, il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto per il Lavoro o per l’Inclusione sociale, partecipare alle specifiche iniziative formative previste e non potrà rifiutare le offerte di lavoro proposte dai Centri per l’impiego in base a specifici requisiti di distanza e di durata del periodo di disoccupazione.
Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di persona tramite l’apposita piattaforma digitale, anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, o i centri per l’impiego, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.
Il patto per il lavoro, per la formazione o per l’inclusione sociale
- Se sei adeguatamente formato, dovrai siglare il Patto per il Lavoro con un Centro per l’Impiego o un’Agenzia per il Lavoro
- Se hai bisogno di ulteriore formazione, siglerai il Patto per la Formazione con Enti di formazione bilaterale, Enti interprofessionali o Aziende
- Se non sei in condizione di lavorare, siglerai il Patto per l’Inclusione Sociale che coinvolgerà sia i servizi sociali che i Centri per l’Impiego
Nell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto di Inclusione, i beneficiari saranno tenuti a partecipare a progetti utili alla collettività predisposti dai comuni, fino ad 8 ore settimanali
Esoneri
Sono esonerati dal sottoscrivere il Patto per il Lavoro e il Patto di Inclusione: gli individui con disabilità tale da non consentire un accesso al mondo del lavoro; le persone che assistono figli di età inferiore ai 3 anni oppure individui non autosufficienti.
Cos’è il patto per il lavoro
I beneficiari stipulano nei centri per l’impiego un Patto per il lavoro, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell’ANPAL, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto.
I beneficiari sono tenuti a collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro; accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il Lavoro e, in particolare: registrarsi sull’apposita piattaforma digitale e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro; svolgere ricerca attiva del lavoro; accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il Lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni; sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate; accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue; in caso di rinnovo del beneficio deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua.
Offerte di lavoro congrue
La congruità dell’offerta di lavoro è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate.
In particolare, è definita congrua un’offerta dalle caratteristiche seguenti:
- nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro 100 Km di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro 250 Km di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro 250 Km di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, o ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- in caso di rinnovo del beneficio è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta
Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre 250 Km di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità.
Erogazione del beneficio
Il Rdc si può richiedere alle poste italiane sia direttamente all’ufficio postale che in via telematica, oppure al Caf. L’INPS verifica se si è in possesso dei requisiti. Il RdC viene erogato attraverso una normalissima prepagata di Poste Italiane (non sarà possibile utilizzarla per il gioco d’azzardo). Dopo l’accettazione, il beneficiario verrà contattato dai Centri per l’impiego per individuare il percorso di formazione o di reinserimento lavorativo da attuare.
Verifiche Inps
Il Rdc è riconosciuto dall’INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione il possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine acquisisce dall’Anagrafe tributaria, dal Pubblico Registro Automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc. In ogni caso il riconoscimento da parte dell’INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto.
La Carta Rdc
Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100,00 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell’intermediario che ha concesso il mutuo.
Piattaforme digitali
Al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del RdC, sono istituite due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una dell’Anpal nell’ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro per il coordinamento dei centri per l’impiego, e l’altra del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali per il coordinamento dei comuni.
L’INPS mette a disposizione delle piattaforme i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, le informazioni sull’ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall’istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc.
Sanzioni
Si prevedono sanzioni nei casi in cui vengono forniti, con dolo, dati e notizie non rispondenti al vero nel corso della procedura di richiesta del Rdc. Le pene prevedono la reclusione da due a sei anni, oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito, comunque disposti anche in assenza di dolo. In caso di dolo, il Rdc non potrà essere nuovamente richiesto, se non decorsi dieci anni dalla richiesta che ha dato luogo alla sanzione. Si prevede altresì la decadenza dal beneficio quando vengono meno alcune condizioni riguardanti gli adempimenti.
Viene escluso dal Rdc chi:
- Non sottoscrive il Patto per il Lavoro o per l’Inclusione sociale;
- Non partecipa alle iniziative formative e non presenta una giustificazione;
- Non aderisce ai progetti utili per la comunità predisposti dai Comuni;
- Rifiuta la terza offerta congrua;
- Non aggiorna le autorità competenti sulle variazioni del proprio nucleo;
- Fornisce dati falsi. In questo caso, si rischiano da 2 a 6 anni di carcere
Gli incentivi alle imprese
Sono introdotti incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di RdC a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di esoneri contributivi, nonché per i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione.
Chi sono i Navigator
È prevista l’assunzione di circa 10 mila navigator nei Centri per l’impiego: figure professionali con il compito di tutor del Rdc, che affiancheranno ed aiuteranno i beneficiari del reddito di cittadinanza a reinserirsi nel mondo del lavoro. Le assunzioni riguarderanno 6 mila posti per lo Stato e 4 mila addetti delle regioni con i fondi stanziati dalla legge di bilancio. Compito dei navigator sarà quello di “bussare alla porta” dei beneficiari, ricoprendo anche un ruolo di controllori.
I navigator saranno assunti da Anpal con bandi pubblicati sul sito dell’agenzia con contratti co.co.pro (collaborazione a progetto) di durata biennale, per poi essere stabilizzati. Requisiti richiesti: laurea magistrale in economia, giurisprudenza, sociologia, scienze politiche, psicologia o scienze della formazione.
Non è previsto un concorso per l’assunzione, ma una scrematura sulla base dei curricula inviati e quindi dei titoli, e poi un colloquio individuale. Il personale assunto dovrà conoscere le regole, ovvero “benefici, incentivi e sussidi di disoccupazione, con le differenze messe in campo a livello regionale e territoriale, avere conoscenza tecnica e giuridica precisa, avere capacità anche di orientatore e valutatore delle competenze professionali di chi si presenta allo sportello, in modo tale da realizzare un bilancio delle competenze del disoccupato. Ed essere capaci di leggere come si muove il mercato territorialmente, essendo in grado di incrociare domanda e offerta di lavoro”.
I navigator entreranno in campo tra maggio e giugno ed andranno a lavorare nei centri per l’impiego.
La retribuzione sarà intorno ai 30mila euro lordi annui, circa 1.700-1.800 euro netti al mese. A breve verrà aperta una call sul sito dell’Agenzia nazionale per le politiche attive, con un avviso di 15 giorni per presentare le domande.