L’acquisto della prima abitazione può beneficiare di particolari agevolazioni fiscali, ma cosa accade quando il contratto viene stipulato a favore di un terzo, per esempio un minorenne? In questo articolo esploriamo le regole e le dichiarazioni necessarie per garantire che l’agevolazione possa essere applicata anche in queste situazioni, secondo gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Per poter accedere alle agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa nel caso di un contratto a favore di un terzo, sono necessarie alcune condizioni chiave. La normativa prevede che anche in questa ipotesi si possa godere degli stessi benefici fiscali concessi normalmente agli acquirenti diretti, con l’aggiunta di determinate specifiche. La dichiarazione di volerne profittare da parte del terzo è un aspetto cruciale che permette di consolidare l’acquisto a suo favore, rendendolo non revocabile da parte di chi ha stipulato il contratto.
I requisiti richiesti seguono le indicazioni della Nota II-bis allegata all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131. Tra questi, rientra la capacità di godere dell’agevolazione anche da parte di minorenni non emancipati, conforme alla circolare 12 agosto 2005, n. 38/E.
Risposta all’interpello numero 145, Agenzia delle Entrate
Per i contratti a favore di terzi, è fondamentale la presentazione della dichiarazione di “volerne profittare” da parte del terzo beneficiario. Questa dichiarazione costituisce la base legale per l’applicazione dell’agevolazione, rendendo l’acquisto effettivamente definitivo e incidendo sul diritto all’agevolazione.
Il quadro normativo si appoggia all’articolo 1411 del Codice Civile, che regola i contratti a favore di terzi, stabilendo che la stipula è valida purché lo stipulante abbia un interesse legittimo. È importante notare che il diritto del terzo diviene esigibile nei confronti del promittente solo dopo la dichiarazione di volerne procedere, una precauzione che cancella ogni possibilità di revoca o modifica unilaterale del contratto da parte dello stipulante.
Approfondendo i benefici concreti dell’agevolazione:
Queste agevolazioni sono pensate per agevolare l’accesso alla proprietà della prima casa, favorendo particolarmente chi si avvicina per la prima volta al mercato immobiliare. Detto ciò, la stipula a favore di terzi, come nel caso di minorenni, rappresenta una soluzione che richiede attenzione nelle dichiarazioni ma che può apportare gli stessi benefici fiscali di un acquisto diretto, a patto di rispettare le regole previste e concludere con la dovuta dichiarazione.
Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare direttamente le fonti ufficiali o professionisti del settore per un’analisi specifica del proprio caso.
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