Secondo la Risposta n. 103 dell’Agenzia delle Entrate, per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal Superbonus 110%, è fondamentale che la data di emissione della fattura sia entro i termini previsti per la trasmissione allo Sistema di Interscambio (SdI). Questo aspetto determina il momento di sostenimento della spesa e, di conseguenza, il diritto allo sconto in fattura secondo le percentuali vigenti.
Se la fattura elettronica inviata allo SdI viene scartata, non viene considerata emessa. Tuttavia, la correzione e il nuovo invio entro cinque giorni dalla notifica di scarto permettono di considerare la fattura come tempestivamente emessa, mantenendo invariata la data di emissione iniziale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di sconto in fattura per il Superbonus, si può fare riferimento alla data di emissione della fattura piuttosto che alla data dell’effettivo pagamento. Questo significa che, per il calcolo della detrazione, è la data di emissione a fare la differenza.
Alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, è possibile affermare che, per il calcolo della detrazione fiscale legata al Superbonus 110%, è essenziale la data di emissione della fattura e il suo tempestivo invio allo SdI, a patto che siano rispettati tutti i termini e le condizioni previste dalla normativa vigente.
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