I contributi INPS sono una parte essenziale del sistema previdenziale italiano, fondamentali per garantire le prestazioni assistenziali e previdenziali come pensioni, malattia, infortuni e maternità.
In questo articolo, esploreremo come calcolare i contributi per i lavoratori dipendenti, le aliquote aggiornate, e gli obblighi dei datori di lavoro, con uno sguardo approfondito sulle novità introdotte nel 2024.
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Cosa sono i contributi INPS per lavoratori dipendenti?
I contributi INPS per i lavoratori dipendenti rappresentano le somme trattenute dalla retribuzione o dal reddito di lavoro destinate a finanziare le prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge. Per i lavoratori dipendenti, questi contributi sono generalmente obbligatori e vengono versati al momento dell’inizio di un’attività lavorativa o quando si verificano le condizioni previste dalla normativa.
La riscossione dei contributi e il controllo sulla corretta applicazione delle leggi competenti sono affidati agli enti previdenziali, come l’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) per il settore privato e l’INPDAP per il pubblico. I contributi si suddividono in due principali categorie:
- Contributi previdenziali: versamenti obbligatori da parte del datore di lavoro all’ente previdenziale, finalizzati all’ottenimento della pensione.
- Contributi assistenziali: versamenti effettuati all’INPS o all’INAIL per ottenere una copertura contro i rischi di infortuni, malattie professionali, invalidità e malattia.
Chi deve versare i contributi INPS?
Il versamento dei contributi INPS è un obbligo che sorge con l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. In questo caso, sia il lavoratore che il datore di lavoro sono responsabili del versamento dei contributi, anche se l’onere principale grava sul datore di lavoro, che deve versare le trattenute all’ente previdenziale e assistenziale. Il datore di lavoro è civilmente e penalmente responsabile del pagamento dei contributi, che deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza dell’ultimo periodo di paga.
Il lavoratore ha il diritto di verificare che i contributi siano stati effettivamente versati, attraverso l’attestazione annuale fornita dal datore di lavoro o richiedendo un estratto contributivo all’ente previdenziale.
In generale, è il datore di lavoro ad essere obbligato al versamento dei contributi per i lavoratori subordinati (art. 2115 c.c.). Anche quando i contributi sono divisi tra datore e lavoratore (come nel caso della pensione di anzianità), il datore è sempre responsabile del pagamento, trattenendo la quota spettante al lavoratore dalla retribuzione.
Per il lavoro autonomo, invece, i contributi sono interamente a carico del lavoratore. Nel caso di collaborazioni coordinate e continuative, lavoro a progetto, collaborazioni occasionali (quando il reddito supera una certa soglia) e associati in partecipazione, i contributi sono divisi tra il committente e il lavoratore, ma il committente rimane responsabile del versamento.
Le società cooperative sono tenute al versamento dei contributi per i soci lavoratori. I lavoratori comunitari sono trattati alla stessa maniera dei residenti, con la possibilità di far valere la propria anzianità contributiva in qualsiasi stato membro dell’Unione Europea. I lavoratori stranieri, invece, devono versare i contributi INPS, con la possibilità di cumulare i periodi contributivi attraverso apposite convenzioni internazionali.
Per i lavoratori italiani all’estero, in paesi senza convenzioni specifiche, è previsto l’obbligo di iscrizione alle gestioni previdenziali italiane, con importi retributivi annualmente stabiliti in base ai contratti collettivi nazionali (Legge 398/1987).
Come si calcolano i contributi INPS?
Il calcolo dei contributi INPS varia in base alla tipologia di lavoratore, ossia dipendente o titolare di Partita IVA.
Per i lavoratori dipendenti, i contributi ammontano al 33% del reddito lordo (RAL), una parte dei quali è versata dal datore di lavoro e una parte viene trattenuta direttamente dallo stipendio del lavoratore. Ad esempio, con una RAL di 30.000€, i contributi totali sono pari a 9.900€, ma la quota che spetta al lavoratore dipende dal tipo di contratto in essere.
Per i titolari di Partita IVA, il calcolo dei contributi dipende dal regime fiscale adottato:
- Regime ordinario: L’imponibile si calcola sottraendo le spese documentate da fattura dal reddito totale, ad esempio, se si incassano 90.000€ e le spese ammontano a 10.000€, l’imponibile sarà di 80.000€.
- Regime forfettario: In questo caso, l’imponibile si ottiene moltiplicando il reddito totale per un coefficiente di redditività specifico per attività. Ad esempio, per un e-commerce con un coefficiente del 40%, se si incassano 20.000€, l’imponibile sarà di 8.000€.
Il tipo di cassa previdenziale determina inoltre l’importo dei contributi:
- Se si è iscritti a una cassa professionale specifica, i contributi non sono versati all’INPS, ma direttamente alla cassa professionale.
- Se si è iscritti alla Gestione Separata INPS, la percentuale di contribuzione per il 2024 è pari al 26,07% sull’imponibile.
- Se si è iscritti alla cassa artigiani o commercianti INPS, i contributi si suddividono in:
- Fissi: Da versare in quattro rate, indipendentemente dal reddito. Nel 2024, l’importo per gli artigiani è di 4.415,43€, mentre per i commercianti è di 4.427,04€.
- Variabili: Se l’imponibile supera 18.415€, sull’eccedenza si applica una percentuale del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti.
Infine, i titolari di una ditta individuale in regime forfettario possono beneficiare di una riduzione del 35% sui contributi fissi e variabili.
Minimale e massimale contributivo
Il minimale e il massimale contributivo sono limiti stabiliti dalla legge che influenzano il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori, a seconda della loro retribuzione.
Minimale contributivo
L’INPS ha stabilito per l’anno 2024 il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali a € 31,60. Questo valore si applica nel caso in cui l’imponibile giornaliero risulti inferiore ai limiti legali. Il calcolo della retribuzione minima oraria varia in base all’orario settimanale del lavoratore:
- Per un orario di 40 ore settimanali (tipico dei lavoratori iscritti alle gestioni private), la retribuzione minima oraria è € 8,53.
- Per un orario di 36 ore settimanali (comune tra i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), la retribuzione minima oraria è € 7,90.
Massimale contributivo
Per l’anno 2024, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie è pari a € 119.650,00. La retribuzione che supera tale massimale non è più soggetta a contribuzione previdenziale, ma deve essere indicata separatamente nei flussi Uniemens con la voce “EccedenzaMassimale”.
Inoltre, il massimale opera anche ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dall’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992. Una volta superato il massimale, l’imponibile sarà azzerato, ma verranno comunque valorizzati gli importi relativi all’eccedenza.
Altri limiti di retribuzione
Per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, il limite di retribuzione è fissato al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Nel 2024, il trattamento minimo mensile di pensione è pari a € 598,61, quindi la retribuzione settimanale minima per l’accredito dei contributi è € 239,44.
Elementi retributivi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile
Alcuni importi, come indennità di trasferta, prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto e indennità di trasferimento, non concorrono al calcolo della retribuzione imponibile ai fini contributivi. Ecco alcuni esempi:
- Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto: fino a € 8,00 (formato elettronico).
- Indennità di trasferta: per l’intera Italia, € 46,48, mentre per l’estero l’indennità varia da € 25,82 a € 77,47, a seconda della distanza.
- Indennità di trasferimento: € 1.549,37 per l’Italia e € 4.648,11 per l’estero.
Fringe benefit
La legge di Bilancio 2024 prevede che i fringe benefit, come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti, non concorrano a formare il reddito entro un limite complessivo di € 1.000. Tale limite è elevato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, inclusi figli naturali, adottivi o affidati. Questi fringe benefit possono essere erogati in formato cartaceo o elettronico, come previsto dalla legge di stabilità 2016.
Contributi previdenziali aggiuntivi e settoriali
I contributi aggiuntivi sono somme versate al fondo pensione in aggiunta ai contributi ordinari (quelli versati dal datore di lavoro e dal lavoratore stesso, oltre al TFR). Questi contributi, spesso derivanti da contratti collettivi o specifiche norme di legge, rientrano frequentemente in misure di welfare aziendale.
Secondo le indicazioni fornite dalla Circolare COVIP del 7 marzo 2018, tali contributi aggiuntivi, spettanti direttamente ai lavoratori, devono confluire nel fondo pensione già scelto dal lavoratore per il TFR o i contributi ordinari, privilegiando l’unicità delle posizioni individuali.
Per i lavoratori che non hanno ancora aderito a un fondo pensione complementare, il contributo aggiuntivo sarà versato nel fondo individuato dalla contrattazione collettiva. Se successivamente il lavoratore aderisce a un fondo pensione territoriale, sarà possibile trasferire tali contributi al fondo prescelto.
Nel caso in cui il lavoratore abbia la possibilità di scegliere tra più fondi pensione (come quelli di settore o territoriali) e non effettui una scelta esplicita:
- Se è già iscritto a un fondo pensione negoziale, il contributo aggiuntivo confluirà nella posizione individuale esistente.
- Se non è iscritto a nessun fondo pensione, si applicheranno i criteri stabiliti dall’art. 8, comma 7, lett. b) del D.Lgs. n. 252/2005, relativi al conferimento tacito del TFR.
I fondi pensione negoziali territoriali e di categoria sono stati chiamati ad aggiornare i propri statuti per recepire queste disposizioni, garantendo maggiore flessibilità e portabilità delle posizioni individuali tra i diversi fondi.
Nel 2024, la COVIP ha ulteriormente sottolineato l‘importanza della gestione unitaria delle posizioni individuali. La Circolare del 19 gennaio 2024, prot. n. 287/24, fornisce indicazioni ai fondi pensione sulle modalità da adottare per assicurare una gestione unitaria delle posizioni individuali, evitando la frammentazione delle contribuzioni.
Inoltre, è in discussione una possibile proroga del “silenzio assenso” per la destinazione automatica del TFR alla previdenza complementare. Un emendamento alla legge di bilancio 2025 prevede l’introduzione di un semestre sperimentale a partire dal 1° gennaio 2025, durante il quale, in assenza di una scelta esplicita da parte del lavoratore, il TFR verrebbe automaticamente destinato a forme di previdenza complementare.
Queste iniziative mirano a incentivare l’adesione alla previdenza complementare, garantendo una maggiore coerenza nella gestione delle posizioni individuali e promuovendo una più ampia partecipazione dei lavoratori ai fondi pensione.
Come verificare i contributi versati?
L’Estratto conto contributivo è un documento che riporta in dettaglio i contributi previdenziali versati a favore del lavoratore, inclusi i contributi derivanti da attività lavorativa, periodi figurativi, contributi volontari e riscatti, in base alla gestione pensionistica di riferimento. Il lavoratore ha la possibilità di consultare il proprio Estratto conto in modo semplice e veloce online, tramite il servizio dedicato.
L’Estratto conto contiene informazioni anagrafiche e una tabella che riassume i contributi versati, suddivisi per:
- Periodo di riferimento;
- Tipo di contributo (lavoro dipendente, lavoro autonomo, servizio militare, ecc.);
- Contributi in giorni, settimane o mesi, rilevanti per il calcolo della pensione;
- Retribuzione o reddito;
- Riferimenti del datore di lavoro;
- Eventuali note esplicative.
In caso di impiego presso datori di lavoro privati, pubblici o di attività lavorativa autonoma, l’Estratto conto separa le varie sezioni, distinguendo i periodi con colori differenti.
Il documento può essere consultato online o richiesto attraverso i seguenti canali:
- Contact center, chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato o intermediari dell’INPS, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione.
Contributi figurativi e volontari: quando si applicano?
Conoscere le caratteristiche dei contributi figurativi e volontari è essenziale per comprendere le possibilità di integrazione o regolarizzazione della posizione previdenziale in specifiche situazioni.
I contributi figurativi sono destinati a coprire i periodi in cui il lavoratore non ha potuto prestare la sua attività lavorativa per motivi indipendenti dalla sua volontà. La legge (art. 8 Legge 155/1981, D.Lgs. 564/1996, D.Lgs. 278/1998) definisce chiaramente le situazioni in cui è possibile accreditare questi contributi, che possono essere riconosciuti d’ufficio o su richiesta del lavoratore, senza che quest’ultimo debba sostenere alcun costo. Alcuni esempi di periodi in cui si applicano i contributi figurativi sono il servizio militare, i periodi di integrazione salariale, e l’astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro.
I contributi volontari, invece, si applicano quando un lavoratore interrompe o termina un rapporto di lavoro che comporta l’obbligo di contribuzione. In questo caso, il lavoratore può chiedere di continuare a versare i contributi in modo autonomo, per mantenere i diritti previdenziali o per soddisfare i requisiti necessari per ottenere prestazioni future. Questa possibilità è consentita solo in presenza di specifiche condizioni stabilite dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 278/1998.
Cosa fare in caso di contributi non versati?
Se sono stati omessi o prescritti dei contributi, è possibile richiedere il riscatto di tali periodi per regolarizzare la situazione contributiva. Il servizio di riscatto consente la costituzione di una rendita vitalizia, che può essere richiesta dal datore di lavoro, dal lavoratore stesso o dai suoi superstiti per sanare un’omissione contributiva. I tempi di lavorazione per la richiesta sono di circa 85 giorni.
La rendita vitalizia ha l’obiettivo di regolarizzare le omissioni contributive relative all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in caso di prescrizione. In sostanza, consente di rimediare al mancato adempimento dell’obbligo di versamento da parte di chi era tenuto a farlo.
Il riscatto può essere richiesto:
- Dal datore di lavoro che non ha versato i contributi e desidera regolarizzare la situazione;
- Dal lavoratore, che può farlo anche se ha già raggiunto l’età pensionabile, sia che sia ancora in attività che pensionato;
- Dai superstiti del lavoratore.
Inizialmente, la possibilità di riscatto era riservata ai rapporti di lavoro subordinato, ma in seguito è stata estesa anche a:
- Familiari di titolari di imprese artigiane e commerciali (circolare INPS 1° febbraio 2002, n. 31);
- Collaboratori di coltivatori diretti, con specifiche circolari INPS;
- Lavoratori soggetti alla Gestione Separata, ma non obbligati al versamento diretto dei contributi (circolare INPS 26 luglio 2010, n. 101).
Possono essere riscattati solo i periodi di lavoro per cui i contributi non sono stati versati e che non possono più essere pagati a causa della prescrizione. Tuttavia, la rendita vitalizia non può essere richiesta in situazioni in cui le normative vigenti all’epoca escludevano qualsiasi obbligo assicurativo.
L’omissione contributiva può riguardare sia il totale che il parziale inadempimento. Ad esempio, il pagamento di contributi inferiori rispetto alle retribuzioni effettive è considerato un’omissione parziale.
Il periodo di lavoro può essere riscattato in tutto o in parte, ma il pagamento di un onere di riscatto è necessario per accreditare i contributi. Questi periodi riscattati sono utili ai fini del diritto e dell’importo delle pensioni future.
Per la richiesta di rendita vitalizia, il datore di lavoro o il lavoratore devono fornire prove documentali dell’esistenza, della durata del rapporto di lavoro e delle retribuzioni percepite, utilizzando documenti originali o copie conformi debitamente autenticate. Eventuali dichiarazioni testimoniali devono essere rese secondo le disposizioni di legge, con piena responsabilità per quanto dichiarato.
La domanda di riscatto può essere presentata online tramite il servizio INPS dedicato o, in alternativa, tramite il Contact center o enti di patronato. Se il datore di lavoro è il richiedente, la domanda va presentata compilando il modulo specifico, con la documentazione che attesti l’effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro.
Per ulteriori dettagli, si può consultare la circolare INPS 22 marzo 2021, n. 46.