Aggiornamento INPS: Nuove procedure di domanda per Quota 103

Richiesta Quota 103: Istruzioni e modalità di accesso alla pensione anticipata flessibile introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

L’INPS ha aggiornato le modalità per richiedere la Quota 103, una forma di pensione anticipata flessibile introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. Per poter accedere a questo trattamento, i lavoratori che sono iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’INPS o alla Gestione separata devono aver compiuto 62 anni di età e accumulato almeno 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023.

I dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi riceveranno l’importo dovuto dopo tre mesi dal completamento dei requisiti, mentre per i dipendenti pubblici il periodo di attesa sarà di sei mesi.

La richiesta può essere presentata direttamente sul sito dell’INPS o attraverso i servizi offerti dai CAF e i contact center.

INPS, Quota 103: lINPS aggiornate procedure di domanda pensione anticipata

In un comunicato stampa datato 11 maggio 2023, l’INPS ha annunciato l’aggiornamento delle procedure relative alla richiesta della pensione anticipata flessibile, conosciuta come Quota 103. L’aggiornamento riguarda i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’INPS e alla Gestione separata.

La procedura di richiesta per accedere a questo trattamento è stata resa disponibile a partire da febbraio, e le istruzioni per l’applicazione delle regole sono state pubblicate nella circolare n. 27, rilasciata dall’INPS lo scorso marzo. Nel comunicato, l’INPS ricorda i requisiti necessari per poter accedere alla pensione con la Quota 103.

I lavoratori devono aver raggiunto sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi:

  • 62 anni di età;
  • 41 anni di contributi.

Questi requisiti devono essere soddisfatti entro il 31 dicembre 2023. Una volta ottenuto il diritto alla Quota 103, i lavoratori possono accedere al trattamento in qualsiasi momento a partire dall’apertura della finestra temporale di riferimento:

  • I lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi dovranno aspettare tre mesi dalla soddisfazione dei requisiti, e il trattamento non può riguardare periodi antecedenti al 1° aprile 2023;
  • I dipendenti pubblici dovranno aspettare sei mesi dalla soddisfazione dei requisiti, e la pensione non può essere erogata prima del 1° agosto 2023.
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Come specificato dall’INPS nel comunicato, le modalità di accesso alla pensione per il personale scolastico e per l’AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) rimangono invariate. Per queste categorie, il trattamento spetta rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno in cui sono soddisfatti i requisiti.

È importante notare che i requisiti vengono considerati raggiunti anche se completati dopo le date indicate, purché entro la fine dell’anno solare.

Le istruzioni per presentare la domanda

L’INPS ha fornito le istruzioni per presentare la domanda di accesso alla Quota 103 nel messaggio n. 754/2023.

La procedura è disponibile online sul portale istituzionale dal mese di febbraio. Per procedere, è necessario accedere al seguente percorso sul sito:

“Previdenza e pensione – Domanda di pensione – Area tematica: Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.

Per continuare, sarà richiesto di effettuare l’accesso utilizzando le proprie credenziali SPID (almeno di Livello 2), CIE (Carta d’identità elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

In alternativa, è possibile presentare la domanda attraverso i servizi offerti dai patronati o tramite il contact center dell’INPS, chiamando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (a pagamento da rete mobile, secondo le tariffe dei diversi gestori).

Si ricorda che l’importo del trattamento non può superare 5 volte l’importo minimo previsto, fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni).

Inoltre, la pensione ottenuta con la Quota 103 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, fino a un massimo di 5.000 euro lordi all’anno.

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Autore
Valerio Mainolfi
Valerio Mainolfi
Specializzato in comunicazione e marketing, amante della scrittura creativa, navigo costantemente tra ambizioni future e sfide del nostro tempo, agganciato all’evoluzione illogica del mio essere.