Molti lavoratori sono consapevoli dei requisiti richiesti per ottenere l’indennità di disoccupazione in Italia, ma esiste un metodo alternativo che sta guadagnando popolarità tra i giovani. Questa strategia coinvolge brevi periodi di lavoro all’estero, seguiti da un ritorno in Italia per richiedere l’indennità di disoccupazione.
Questo articolo esplorerà i dettagli di questa pratica, evidenziando la sua legalità e i requisiti per poter usufruire di questo “trucco”.
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Cos’è l’indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati
Secondo il sito dell’INPS, l’indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati è una prestazione economica destinata ai cittadini italiani che hanno lavorato all’estero e sono tornati in Italia, trovandosi disoccupati per licenziamento o per il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale. Questa indennità è calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente attraverso decreti ministeriali.
Requisiti richiesti
Per avere diritto all’indennità di disoccupazione, i richiedenti devono soddisfare vari requisiti, tra cui:
- Il rimpatrio in Italia deve avvenire entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- Entro 30 giorni dalla data di rimpatrio, bisogna rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID).
In contrasto con i requisiti standard per la Naspi, questa indennità non richiede un periodo minimo di lavoro all’estero, soprattutto per la prima richiesta. Questo apre la porta a lavori di breve durata, come quelli discussi sui social network.
Importo dell’indennità
L’importo dell’indennità corrisponde al 30% della retribuzione convenzionale dell’anno di riferimento, come stabilito dai decreti ministeriali. La durata massima della prestazione è di 180 giorni, a meno che il richiedente non dichiari la sua disponibilità al lavoro entro 7 giorni.
Presentazione della domanda
Per richiedere questa indennità, i richiedenti devono presentare una serie di documenti, tra cui:
- Per coloro che hanno lavorato in uno Stato estero che segue la normativa comunitaria, è necessario allegare il documento portatile U1, che elenca i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione, e la qualifica del lavoratore. Inoltre, è necessaria tutta la documentazione che comprovi l’attività lavorativa all’estero.
- Per coloro che hanno lavorato in uno Stato estero non convenzionato, è richiesta un’apposita dichiarazione che attesti il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all’estero o dall’autorità consolare competente.
La domanda deve essere presentata telematicamente all’INPS utilizzando il servizio disponibile nella sezione MyINPS, il numero verde o attraverso intermediari autorizzati, come i CAF o i patronati.