Congedo parentale 2023: Nuova indennità all’80%, istruzioni INPS per la richiesta

L'INPS fornisce le direttive per l'accesso all'indennità di congedo parentale incrementata all'80% del salario. Tale agevolazione è disponibile per entrambi i genitori che sono dipendenti. La richiesta può essere presentata tramite modalità telematica utilizzando il sito dell'ente.

Per ottenere il mese di congedo parentale remunerato all’80% della retribuzione anziché al 30%, è necessario presentare la specifica istanza presso l’INPS.

Questa è una nuova disposizione prevista dalla Legge di Bilancio 2023 per i dipendenti, sia uomini che donne, che concludono il periodo di congedo a partire dal 1° gennaio 2023.

Questa agevolazione può essere usufruita fino al compimento dei sei anni del bambino o della bambina. La richiesta deve essere inviata attraverso modalità telematiche, utilizzando il sito dell’INPS, i patronati o contattando il contact center.

Congedo parentale 2023, istruzioni INPS: come fare domanda per lindennità all80%

L’INPS, attraverso la circolare n. 45, pubblicata il 16 maggio sul sito istituzionale, fornisce le istruzioni per usufruire della nuova indennità di congedo parentale. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un contributo pari all’80% della retribuzione, anziché al 30% come in precedenza, per un mese di congedo da utilizzare entro i primi 6 anni di vita del bambino o della bambina.

Possono beneficiare di questa indennità i lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che in quello privato, che terminano il periodo di congedo dopo il 31 dicembre 2022. L’indennità è riservata esclusivamente ai dipendenti, pertanto tutte le altre categorie di lavoratori ne sono escluse. Di conseguenza, se solo uno dei genitori risulta essere dipendente, solo quel genitore avrà diritto al mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione.

Questa novità si aggiunge alle disposizioni della riforma del congedo parentale introdotta con il DL n. 105 del 30 giugno 2022. Ciò che è previsto dalla Manovra 2023 non aggiunge un ulteriore mese al congedo parentale, ma aumenta l’indennità dall’originario 30% all’80% della retribuzione per uno dei mesi già spettanti al genitore.

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Questo mese riguarda entrambi i genitori e possono anche decidere di usufruirne in modo frazionato (ad esempio, 15 giorni ciascuno). L’indennità all’80% della retribuzione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e copre tutte le modalità di fruizione del congedo parentale.

Decorrenza e modalità di domanda

Secondo quanto stabilito dal comma 359 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, la novità si applica esclusivamente ai genitori che completano il periodo di congedo a partire dal 1° gennaio 2023. Di conseguenza, sono esclusi tutti i genitori che hanno concluso la fruizione del congedo entro il 31 dicembre 2022. Il termine si riferisce specificamente alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti. Ad esempio, se il padre è un lavoratore dipendente mentre la madre è iscritta alla Gestione separata, si considera solo la fine del periodo di congedo di paternità, non la fine del periodo di maternità.

Il diritto a un mese di congedo parentale indennizzato spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori usufruisca nel 2023 di almeno un giorno di maternità o paternità obbligatoria o di un congedo di paternità alternativo.

Per beneficiare dell’indennità aumentata all’80% della retribuzione, i genitori devono presentare una specifica richiesta utilizzando uno dei canali forniti dall’INPS. La richiesta può essere inviata tramite il sito istituzionale, accedendo al servizio “Congedi, permessi e certificati” nella sezione “Lavoro”. Sarà necessario effettuare l’accesso con credenziali SPID (almeno di 2° livello), CIE o CNS. In alternativa, è possibile rivolgersi ai patronati o al contact center, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

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Inserimento del congedo parentale in UNIEMENS

Nella comunicazione numero 45, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) fornisce anche le istruzioni per l’inclusione dei dati relativi al periodo di assenza per motivi familiari nelle segnalazioni UNIEMENS.

Per quanto riguarda i dipendenti del settore privato, occorre utilizzare i seguenti codici:

  • PG0“: Periodi di congedo parentale pagati in base all’80% del salario (Art.1, comma 359, Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) per un mese fino al sesto anno di vita del bambino, calcolato in base alle ore.
  • PG1“: Periodi di congedo parentale pagati in base all’80% del salario (Art.1, comma 359, Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) per un mese fino al sesto anno di vita del bambino, calcolato in base ai giorni.

Si precisa che per i suddetti eventi è necessario compilare anche il calendario giornaliero, specificando la durata in ore per i congedi con fruizione oraria. Per le modalità di compilazione del flusso UniEmens, si consiglia di fare riferimento alle istruzioni fornite nel messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023. Inoltre, si sottolinea che il codice “L050” sostituisce il codice “L053” per il conguaglio delle indennità relative agli eventi indicati con il codice “MA2”.

Per quanto riguarda il conguaglio, a partire dal mese di luglio 2023, è necessario inserire il codice causale “L328” per il conguaglio del congedo parentale, pagato in base all’80% del salario per un mese fino al sesto anno di vita del bambino (Art.1, comma 359, Legge n. 197 del 29 dicembre 2022).

I datori di lavoro privati che hanno dipendenti iscritti alla Gestione pubblica a partire dalla segnalazione relativa al mese di luglio 2023 devono utilizzare i seguenti codici Tipo Servizio:

  • 3T“: Periodi di congedo parentale pagati in base all’80% del salario (Art.1, comma 359, Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) per un mese fino al sesto anno di vita del bambino, fruiti dai dipendenti delle aziende indicate all’articolo 20, comma 2 del Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112.
  • 3U“: Periodi di congedo parentale pagati in base all’80% del salario (Art.1, comma 359, Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) per un mese fino al sesto anno di vita del bambino, fruiti dai dipendenti delle aziende indicate all’articolo 20, comma 2 del Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112.
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Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare il testo completo della circolare INPS n. 45 del 16 maggio 2023.

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Valerio Mainolfi
Valerio Mainolfi
Specializzato in comunicazione e marketing, amante della scrittura creativa, navigo costantemente tra ambizioni future e sfide del nostro tempo, agganciato all’evoluzione illogica del mio essere.