Congedo per affido e adozione: scopriamo cosa dice la normativa, quali sono i diritti e le specifiche per l’anno in corso. Nella manovra economica 2023 sono state introdotte infatti alcune novità: la legge di bilancio allunga, nello specifico, i tempi di fruizione per il congedo parentale e aumenta le retribuzioni totali.
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Come funziona il congedo di maternità e/o paternità in caso di adozione
Come stabilito dalla legge i genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori naturali, con alcune variazioni legate all’ingresso del minore in famiglia.
Per quanto riguarda il congedo di maternità e paternità spetta alla madre e al padre adottivo nel caso di adozione nazionale e internazionale e di affido, ma con tempistiche diverse.
In caso di adozione nazionale il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia.
Mentre invece in caso di adozione internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno dall’ingresso minore nella famiglia.
Il congedo di paternità spetta comunque anche nel caso di adozione internazionale al padre lavoratore (per l’intero periodo di 5 mesi o per il periodo residuo) in caso di decesso o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino.
Adozione nazionale e internazionale, differenze e diritti
Le principali differenze tra adozione nazionale e internazionale riguardano:
- paese di origine del minore: nell’adozione nazionale il minore è cittadino italiano o di un altro Stato membro dell’Unione Europea, mentre nell’adozione internazionale il minore è cittadino di un paese diverso dall’Italia
- procedura: l’iter per l’adozione nazionale è gestito totalmente dal settore pubblico, mentre l’iter per l’adozione internazionale prevede il passaggio obbligatorio da un ente autorizzato
- tempi: l’iter per l’adozione nazionale è generalmente più rapido rispetto all’iter per l’adozione internazionale
- costi: l’adozione internazionale può comportare costi aggiuntivi, come quelli relativi al viaggio e alla permanenza nel paese di origine del minore
I minori adottati, sia nazionali che internazionali, hanno gli stessi diritti dei minori nati da genitori biologici.
Quali tutele sono previste per i genitori affidatari e adottivi
La legge italiana prevede una serie di tutele per i genitori affidatari e adottivi, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare il loro ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo dei minori.
I genitori affidatari hanno diritto a:
- un’indennità di cura e mantenimento, che viene erogata dal Comune o dalla Regione;
- un’assistenza socio-educativa, che viene prestata da un servizio sociale;
- un congedo parentale, che può essere fruito da entrambi i genitori affidatari;
- un periodo di riposo giornaliero di due ore, che può essere cumulato con il congedo parentale.
Inoltre, i genitori affidatari hanno diritto a ricevere un sostegno economico per le spese di istruzione, sanitarie e di cura del minore affidato.
I genitori adottivi hanno diritto a:
- un congedo obbligatorio di cinque mesi, che può essere fruito da entrambi i genitori;
- un congedo facoltativo di un anno, che può essere fruito da uno dei due genitori;
- un’indennità di maternità o paternità, che viene erogata dall’INPS;
- un’assistenza socio-educativa, che viene prestata da un servizio sociale.
Inoltre, i genitori adottivi hanno diritto a ricevere un contributo economico per l’acquisto di beni e servizi per il minore adottato.
Da quando decorre il periodo di congedo obbligatorio nel caso di adozione internazionale
Il periodo di congedo obbligatorio nel caso di adozione internazionale decorre dal giorno successivo all’ingresso del minore in Italia, che coincide con la data di rilascio del visto di ingresso da parte della Questura italiana.
Questo non può quindi essere fruito prima dell’ingresso del minore nel territorio italiano perché è solo dopo tale evento che avviene “l’ingresso del minore in famiglia”, quale condizione legale per fruire del predetto congedo.
Quindi, per il periodo precedente di permanenza all’estero del futuro genitore, questi non ha diritto ad alcuna copertura economica o previdenziale.
Il congedo obbligatorio è retribuito dall’INPS, in base alla retribuzione media degli ultimi tre mesi di lavoro.
Riposi giornalieri in caso di adozione
Genitori adottivi e affidatari hanno diritto ai riposi giornalieri, entro il 1° anno dall’ingresso del minore in famiglia e fino al raggiungimento della maggiore età del figlio.
Per la madre sono previsti:
- 2 ore di riposo al giorno
- 1 ora di riposo al giorno, quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
In caso di adozione plurima, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
Congedi per la malattia del figlio in caso di adozione
I congedi per la malattia del figlio in caso di adozione sono gli stessi previsti per i figli naturali, con una differenza: il limite di età per poter fruire dei congedi è elevato a 6 anni, anziché 3.
In particolare, i genitori adottivi hanno diritto ai seguenti congedi per la malattia del figlio:
- congedo parentale retribuito: ciascun genitore ha diritto a 30 giorni lavorativi di congedo parentale retribuito per ciascun figlio, entro il terzo anno di vita del figlio
- congedo parentale non retribuito: ciascun genitore ha diritto a 180 giorni lavorativi di congedo parentale non retribuito per ciascun figlio, entro il terzo anno di vita del figlio
- congedo per malattia del figlio: ciascun genitore ha diritto a 5 giorni lavorativi di congedo per malattia del figlio, entro il sesto anno di vita del figlio
I congedi per la malattia del figlio possono essere fruiti da entrambi i genitori, anche in modo frazionato, a partire dal giorno successivo all’ingresso del minore in Italia.
Per poter fruire dei congedi per la malattia del figlio, i genitori adottivi devono presentare un certificato medico rilasciato dal pediatra o dal medico curante del minore.