Le fatture elettroniche includono diverse voci come spese anticipate e corrispettivi imponibili IVA. La legge italiana prevede che, in certe condizioni, queste fatture siano soggette al pagamento dell’imposta di bollo. Se gli importi totali sono superiori a 77,47 euro, è necessario versare 2 euro per l’imposta di bollo, da saldare già al momento dell’emissione della fattura.
Anche se esistono delle eccezioni specifiche, soprattutto per le somme anticipate che coprono tributi dovuti dal cliente, in generale questa regola mira a garantire la corretta imposizione fiscale su tutte le transazioni economiche documentate tramite fatturazione elettronica.
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Importanti chiarimenti dalla prassi fiscale
Uno spunto interessante per capire meglio questo tema viene dalla risposta all’interpello numero 491/2021 dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce preziosi chiarimenti sulle situazioni specifiche in cui l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dovuta, anche in relazione alle spese anticipate e agli importi imponibili IVA.
Un caso pratico: le e-fatture
Il caso discusso riguardava un notaio che emetteva fatture per una prestazione unica, includendo sia compensi imponibili IVA sia somme per spese anticipate. La questione sollevata era se tali spese dovessero essere assoggettate all’imposta di bollo. La normativa di riferimento, in particolare l’art. 6 del DPR n. 642/1972 (il decreto IVA), offre una base per questa discussione, specificando come gestire i casi di somme anticipate.
Regole normative e eccezioni
Secondo la normativa vigente, delineata nell’DPR n. 642/1972, esistono regole chiare riguardo all’applicabilità dell’imposta di bollo sulle fatture. In particolare, l’imposta è dovuta per tutte quelle fatture e documenti che superano la soglia dei 77,47 euro. Importante, tuttavia, è la previsione di specifiche deroghe, soprattutto per le fatture che riguardano i corrispettivi di operazioni soggette ad IVA, fornendo una certa flessibilità a questa disposizione.
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