Whistleblowing, la normativa 2023, segnalazioni anonime di illeciti e irregolarità nelle aziende

Leggi l'articolo e scopri le nuove norme in materia di whistleblowing e le modalità con cui segnalare le violazioni nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

A partire dal 15 luglio 2023, sono diventati effettivi dei nuovi requisiti obbligatori che i datori di lavoro del settore privato devono rispettare per conformarsi alla recente legislazione sulla salvaguardia dei dipendenti che denunciano pratiche illecite di cui sono testimoni sul luogo di lavoro.

Questo meccanismo è conosciuto come “whistleblowing” (letteralmente “soffiata”), ed è stato regolamentato dal recente dlgs 24/2023, che ha recepito l’ultima direttiva europea in merito.

Mentre una protezione simile era già prevista per i dipendenti pubblici, quest’anno entrerà in vigore anche per il settore privato.

Di seguito, forniremo un breve riepilogo, delle azioni da intraprendere, dei soggetti obbligati e dei modi per adeguarsi alle nuove disposizioni relative alla normativa whistleblowing 2023, in attesa di eventuali documenti di chiarimento da parte del Ministero e delle linee guida dell’ANAC.

Nuove norme in materia di whistleblowing, dlgs 24/2023

Whistleblowing, termine che deriva dall’inglese “segnalazione anonima” o letteralmente “soffiata“, si riferisce alle segnalazioni effettuate dai dipendenti riguardo a possibili illeciti commessi sul luogo di lavoro. Questo concetto ha avuto origine nel settore pubblico, e la specifica normativa mira a garantire protezione ai segnalatori, prevenendo possibili ritorsioni da parte dei colleghi o dei superiori coinvolti.

Il nuovo Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 è entrato in vigore il 30 marzo scorso per recepire la Direttiva comunitaria n. 2019/1937, che non solo fornisce indicazioni sulla protezione dei lavoratori, ma obbliga anche gli Stati a emanare specifiche norme nazionali.

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Anche in questo caso, il decreto prevede l’emissione di Linee guida da parte dell’ANAC, che possono fornire chiarimenti sull’applicazione pratica delle disposizioni.

L’articolo 1 del decreto specifica quali sono gli illeciti rilevanti, tra cui:

  1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
  2. Condotte illecite rilevanti.
  3. Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali.
  4. Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, come definito dall’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
  5. Atti o omissioni riguardanti il mercato interno.

Inoltre, il decreto specifica che le disposizioni non si applicano:

a) Alle contestazioni, rivendicazioni riguardanti interessi personali del segnalante o di chi ha denunciato l’illecito all’autorità giudiziaria o contabile, che riguardano esclusivamente i propri rapporti individuali di lavoro o impiego pubblico o con figure gerarchicamente superiori.

b) Alle segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in modo obbligatorio dagli atti dell’Unione europea o nazionali.

c) Alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e agli appalti relativi a questioni di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

Inoltre, restano in vigore le disposizioni nazionali o dell’Unione europea in materia di:

a) Informazioni classificate.

b) Segreto professionale forense e medico.

c) Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, rimangono valide e applicabili.

La circolare n. 64/2023 Inps illustra le modalità con cui segnalare le violazioni

La circolare n. 64/2023 Inps specifica chei datori di lavoro, sia nel settore pubblico che privato, devono mettere in atto procedure e canali di comunicazione per facilitare le segnalazioni interne all’azienda, garantendo l’anonimato e la riservatezza dell’autore e dei documenti prodotti. La protezione può estendersi anche ai lavoratori autonomi che hanno un rapporto di collaborazione con l’azienda.

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I canali di segnalazione possono prevedere l’uso di forme scritte, digitali o conversazioni dirette con il segnalante. La gestione di tali canali di segnalazione può essere affidata a:

  1. Una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale appositamente formato.
  2. Un soggetto esterno.

Questi soggetti devono:

a) Fornire all’autore della segnalazione un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione.

b) Mantenere un dialogo con il segnalante e, se necessario, richiedere ulteriori informazioni.

c) Dare pronta risposta alle segnalazioni ricevute, fornendo un riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data di ricevimento o, se non è stato fornito alcun avviso di ricevimento, entro tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

È necessario fornire a tutti i dipendenti informazioni chiare sul canale di segnalazione, sulle procedure e sui requisiti per effettuare segnalazioni interne o esterne. Tali informazioni devono essere esposte in modo visibile nei luoghi di lavoro e rese accessibili anche alle persone che non frequentano fisicamente tali luoghi, ad esempio tramite il sito web dell’azienda.

Per quanto riguarda la tutela della privacy del segnalatore di illeciti e, in particolare, nel caso in cui sia necessario rivelare l’identità del segnalante per risolvere il problema segnalato, è necessario ottenere il consenso del segnalante. Nel caso di rifiuto, è consigliabile acquisire tutti gli ulteriori elementi collegati all’illecito segnalato, nel rispetto del requisito di specificità dell’accusa e del diritto di difesa del soggetto segnalato come potenziale autore dell’illecito.

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Autore
Valerio Mainolfi
Valerio Mainolfi
Specializzato in comunicazione e marketing, amante della scrittura creativa, navigo costantemente tra ambizioni future e sfide del nostro tempo, agganciato all’evoluzione illogica del mio essere.