Con la Circolare n. 20 del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dettagli operativi sulla residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti, in seguito alla riforma introdotta dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Questo decreto rappresenta un passo significativo nella revisione del sistema tributario italiano, attuando alcuni degli interventi previsti dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha conferito al Governo la delega per tali modifiche.
Indice dei contenuti
Una riforma necessaria
Il documento di 30 pagine è suddiviso in due parti, chiarendo gli aspetti salienti della nuova normativa. Tra i punti principali, la riforma mira a coordinare la residenza fiscale con le migliori pratiche internazionali e con le convenzioni contro le doppie imposizioni. È importante notare che la Circolare è disponibile anche in lingua inglese, facilitando l’accesso alle informazioni per una platea più ampia.
Cambiamenti nel concetto di domicilio
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, a differenza della normativa precedente, il concetto di domicilio fiscale non è più basato sul codice civile. Ora, si attribuisce maggiore importanza alle relazioni personali e familiari rispetto alle relazioni economiche. Questo cambiamento si applica, salvo diverse disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
La nuova normativa stabilisce che la presenza fisica nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta—183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile—è sufficiente per configurare la residenza fiscale in Italia. La Circolare chiarisce inoltre il conteggio delle frazioni di giorno, stabilendo che anche i lavoratori in smart working che trascorrono la maggior parte del periodo d’imposta in Italia sono considerati residenti fiscali, senza necessità di altri criteri di collegamento come la residenza civilistica o l’iscrizione anagrafica.
Iscrizione anagrafica e presunzione di residenza
Con le nuove modifiche, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente diventa una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia, anziché una presunzione assoluta. Ciò significa che, salvo prova contraria, le persone iscritte si presumono residenti, ma il contribuente ha la possibilità di dimostrare il contrario.
Nonostante le modifiche, il criterio di residenza secondo il codice civile e il principio di alternatività dei criteri di residenza rimangono invariati. La Circolare mette a confronto i criteri di residenza fiscale prima e dopo la riforma, evidenziando le differenze significative.
Tabella comparativa della residenza fiscale
Residenza Fiscale PF Prima della Riforma | Residenza Fiscale PF Dopo la Riforma |
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Si considerano residenti le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o con domicilio nel territorio dello Stato. | Si considerano residenti le persone che sono presenti nel territorio per la maggior parte del periodo d’imposta, inclusi i frazioni di giorno. |
Per domicilio si intende il luogo delle relazioni personali e familiari. | L’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente è una presunzione relativa, ammettendo prova contraria. |
Esempi di residenza fiscale
In pratica, sono considerate fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), presentano una delle seguenti condizioni:
- Hanno la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi del codice civile.
- Hanno il domicilio nel territorio dello Stato.
- Sono presenti nel territorio dello Stato, tenendo conto anche delle frazioni di giorno.
- Sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente, con la condizione che questa iscrizione ora presenta carattere di presunzione relativa.