La disoccupazione agricola è un’indennità erogata dall’INPS ai lavoratori agricoli che si trovano senza lavoro a causa di una riduzione dell’attività agricola o di una crisi economica. Se la domanda di disoccupazione agricola viene respinta, esiste la possibilità di presentare una richiesta di riesame.
Vediamo quali sono i tempi e la procedura da seguire.
Indice dei contenuti
Chi può richiedere la disoccupazione agricola
La disoccupazione agricola può essere richiesta da diverse categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori agricoli a tempo indeterminato e determinato, i piccoli coloni, i compartecipanti familiari, i piccoli coltivatori diretti e altri.
È importante verificare se si rientra in una di queste categorie per poter presentare la domanda di disoccupazione agricola.
Riesame della disoccupazione agricola respinta: quando farlo
È possibile presentare una richiesta di riesame della domanda di disoccupazione agricola in determinate situazioni. Queste includono:
- Lavoratori che non hanno ricevuto il pagamento della prestazione per le giornate lavorate nell’anno precedente.
- Lavoratori che non hanno ricevuto gli assegni familiari per intero.
- Lavoratori a cui sono state pagate meno giornate rispetto a quelle effettivamente lavorate.
Contattare l’INPS e presentare la domanda di riesame
Prima di presentare la domanda di riesame, è consigliabile contattare l’INPS tramite il contact center al numero 803 164 da telefono fisso (gratuito) o al numero 06 164164 da telefono cellulare (a pagamento).
È anche possibile sollecitare l’INPS attraverso il servizio online “INPS risponde“, indicando nella descrizione del sollecito i propri dati e il numero di protocollo della domanda di disoccupazione agricola.
Se si ricevono risposte poco chiare o non viene fornita alcuna comunicazione da parte dell’ente previdenziale, si può procedere con la presentazione del riesame della domanda di disoccupazione agricola.
Procedura per presentare la domanda di riesame
Per presentare la domanda di riesame, è necessario accedere al sito dell’INPS e selezionare il servizio “Domande per prestazioni a sostegno del reddito”. Successivamente, fare clic su “Disoccupazione e/o ANF agricola – Riesame domande” e selezionare “Presentazione Riesame” e quindi “Avanti” per completare la procedura di riesame.
Documenti da allegare alla domanda di riesame
Alla domanda di riesame è possibile allegare diversi documenti, tra cui il Modello Unilav, le buste paga o i modelli DMAG (da richiedere al datore di lavoro), i Modelli 730 dei due anni precedenti, lo stato di famiglia e, se applicabile, l’autorizzazione Anf42 per genitori separati o divorziati o per genitori non sposati. È anche possibile allegare le buste paga che indicano i giorni lavorati in settori non agricoli, nel caso in cui l’INPS non riconosca i periodi di disoccupazione da indennizzare.
Verifica dello stato della domanda di riesame
È possibile verificare lo stato della domanda di riesame per la disoccupazione agricola sul sito dell’INPS. In alternativa, è possibile contattare il centro di assistenza dell’INPS o recarsi personalmente presso la sede territorialmente competente dell’ente previdenziale.
Tempi di pagamento della disoccupazione agricola
Se la domanda di riesame viene accolta, l’INPS procederà al pagamento dell’indennità in un’unica soluzione. Di solito, i pagamenti vengono effettuati nei mesi di giugno e luglio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.
Calcolo dell’importo della disoccupazione agricola
L’importo della disoccupazione agricola varia in base al tipo di contratto. I lavoratori a tempo determinato ricevono il 40% del loro salario, mentre i lavoratori a tempo indeterminato ricevono il 30%.
Tuttavia, per i lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo, è prevista una detrazione dal contributo di solidarietà del 9% per un massimo di 150 giorni. Dopo questi giorni, l’indennità spettante è pari al 40% del salario di riferimento.
Presentazione della domanda di disoccupazione agricola
La domanda di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è diventati disoccupati. È possibile presentare la richiesta tramite un patronato, online accedendo al sito dell’INPS e utilizzando il servizio dedicato, o tramite il contact center dell’INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile).