La nuova circolare del Ministero del Lavoro chiarisce alcuni aspetti legati alla riforma dei contratti a tempo determinato introdotta dal decreto lavoro. Le indicazioni riguardano le nuove causali e le proroghe o rinnovi dei contratti a termine.
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Riforma dei contratti a termpo determinato, cosa prevede la Circolare del 9 Ottobre
Arrivano i chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla nuova disciplina per i contratti a termine introdotta dal decreto lavoro. La circolare del 9 ottobre fornisce gli orientamenti da seguire per applicare correttamente le previsioni del DL n. 48/2023.
Le indicazioni riguardano le nuove causali per il superamento del limite di 12 mesi e le nuove regole per quanto riguarda la proroga e il rinnovo del contratto, libere nei primi 12 mesi e poi legate alle causali.
Durata dei contratti a tempo determinato
Il Ministero precisa come il decreto lavoro non abbia modificato la durata massima dei rapporti a tempo determinato che resta di 24 mesi, né il numero massimo di proroghe, 4 in 2 anni.
I contratti, dunque, potranno avere una durata superiore ai 12 mesi, ma non superiore a 2 anni:
- nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del DL n. 81/2015;
- in assenza delle previsioni di cui al punto precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- in sostituzione di altri lavoratori.
Le nuove causali che non si applicano ai contratti
Queste nuove causali non si applicano ai contratti:
- stipulati dalle pubbliche amministrazioni;
- di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
- stipulati da enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione.
In questi casi particolari, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Dignità.
Somministrazione di lavoro a tempo determinato, le novità
Il comma 1-quater dell’articolo 24, infine, interviene a modificare l’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 relativo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con l’obiettivo di superare alcune limitazioni per particolari categorie di lavoratori.
Nello specifico, si prevede che ai fini del calcolo del limite del 20%, relativo ai lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato nella stessa azienda, non si contano i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato.
Inoltre, non è possibile applicare i limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato per alcune specifiche categorie di lavoratori, tra cui i soggetti disoccupati e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati individuati dal decreto ministeriale del 17 ottobre 2017.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 9 del Ministero del Lavoro.