Sicurezza sul lavoro, sanzioni a carico dei lavoratori dipendenti

Leggi l'articolo in materia di sicurezza sul lavoro e scopri quali sono le sanzioni previste in materia di sicurezza e quando il lavoratore viene sanzionato.

Durante i corsi obbligatori sulla sicurezza sul lavoro, può capitare di incontrare lavoratori che erroneamente credono di non poter essere sanzionati in caso di infrazioni o violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Tipicamente, si pensa che solo le figure aziendali con ruoli di responsabilità, come il datore di lavoro, il responsabile o gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, i dirigenti, i preposti e simili, siano passibili di sanzioni.

In realtà, anche i lavoratori stessi possono essere sanzionati, in base all’articolo 59 e all’articolo 285 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Vediamo nel dettaglio cosa dice la normativa.

Sicurezza e salute sul posto di lavoro, cosa dice la normativa

In base alla normativa e alla giurisprudenza, è importante chiarire che i lavoratori possono essere sanzionati sia a livello penale che pecuniario, ma solo in presenza di “comportamenti abnormi” che abbiano causato l’incidente. Questa abnormità, per la sua imprevedibilità, non è controllabile dai soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro.

In ogni caso, anche quando sembra evidente la colpa del lavoratore, se il datore di lavoro non ha fatto il possibile per prevenire l’incidente o non ha sorvegliato adeguatamente il lavoratore, il datore di lavoro è responsabile del danno subito dal dipendente.

Al contrario, se il datore di lavoro ha preso tutte le precauzioni necessarie e il lavoratore causa, tuttavia, un danno a sé stesso o ad altri a causa di un comportamento totalmente imprudente e non prevedibile, il lavoratore è responsabile direttamente.

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Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 variano da un minimo di 50 a un massimo di 800 euro a livello pecuniario e possono comportare l’arresto fino ad un mese a livello penale.

Per evitare sanzioni e garantire la sicurezza sul lavoro, è importante che:

  • i datori di lavoro rispettino la normativa sulla sicurezza sul lavoro, formando e informando i propri dipendenti, valutando i rischi e istituendo un sistema di controllo efficace.
  • Allo stesso modo, i lavoratori devono rispettare le regole aziendali e gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 per evitare incidenti e malattie professionali.

Quali sono le sanzioni previste in materia di sicurezza

Il Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro, all’art. 20 comma 2,3, stabilisce in modo preciso gli obblighi dei lavoratori attraverso le lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i.

Questi obblighi sono principalmente legati:

  • all’utilizzo corretto delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei dispositivi di sicurezza;
  • all’obbligo di seguire le direttive del datore di lavoro;
  • di contribuire alla tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Nel caso in cui un lavoratore non rispetti uno degli obblighi previsti dall’articolo 20, potrebbe incorrere in diverse sanzioni in base alla gravità dell’infrazione.

Il Decreto prevede una serie di sanzioni per le violazioni della legge, che possono essere di tipo penale, civile o amministrativo, a seconda del ruolo gerarchico del soggetto e del livello di responsabilità:

  • le sanzioni penali prevedono pene detentive o pecuniarie;
  • quelle civili prevedono il risarcimento del danno causato e delle spese istruttorie in caso di processo;
  • le sanzioni amministrative, invece, prevedono l’applicazione di sanzioni di tipo pecuniario.

Quando il lavoratore può essere sanzionato

Le sanzioni di natura amministrativa sono riservate alle violazioni dell’articolo 20, comma 3, che impone ai lavoratori di società che operano in appalto o subappalto l’obbligo di esporre una tessera di riconoscimento personale contenente le informazioni sul lavoratore e il datore di lavoro.

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D’altra parte, le sanzioni di natura penale sono comminate se il lavoratore viola uno dei doveri stabiliti nell’articolo 20, in particolare le lettere b), c), d), e), f), g), h) e i). Le sanzioni penali sono indicate nell’articolo 59, comma 1, lettera a, e consistono in un’ammenda da 200 a 600 euro o in un periodo di arresto fino a un mese. Tali sanzioni si applicano anche nel caso di violazione dell’articolo 43, comma 3, il quale stabilisce che il lavoratore designato per la gestione delle emergenze non può rifiutare tale incarico se non per giustificato motivo.

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Autore
Valerio Mainolfi
Valerio Mainolfi
Specializzato in comunicazione e marketing, amante della scrittura creativa, navigo costantemente tra ambizioni future e sfide del nostro tempo, agganciato all’evoluzione illogica del mio essere.