Con la circolare numero 20, pubblicata il 10 febbraio 2023, l’Inps ha spiegato ai contribuenti come la rivalutazione all’interno della Manovra ha modificato gli importi superiori a quattro volte il minimo. Nel documento, è possibile consultare una tabella in cui non solo vengono indicati l’indice di perequazione da attribuire, ma anche gli importi complessivi e quelli garantiti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla rivalutazione delle pensioni e le indicazioni per calcolarle.
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Per chi è prevista la rivalutazione pensioni nel 2023
A beneficiare della rivalutazione sono esclusivamente i pensionati a cui spetta un importo cumulato inferiore a “quattro volte il trattamento minimo, in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro)”. La circolare n.20, tuttavia, fornisce anche chiarimenti per le pensioni che superano questa soglia (art.1, comma 309 della legge del 29 dicembre 2022) e sottolinea che la rivalutazione è effettuata sulla base del cumulo perequativo, con la seguente nota specifica: “considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’Inps e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale delle pensioni “.
Come determinare l’importo complessivo da calcolare
Per determinare l’importo complessivo alla base della perequazione devono essere considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni erogate da enti diversi dall’Inps, oltre alle prestazioni erogate dall’Inps ad eccezione di quelle indicate nella circolare, riportate di seguito:
- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (Vobis, Iobis, Vmp, Imp);
- pensioni a carico del Fondo clero ed ex Enpao (Cl, Vost);
- indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale (Indcom) che vengono invece perequate individualmente;
- prestazioni a carattere assistenziale (As, Ps, Invciv);
- pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice (legge 206 del 3 agosto 2004) che vengono perequate individualmente e secondo criteri unici;
- prestazioni di accompagnamento a pensione, le quali non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse per il mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato.
La tabella Inps per il calcolo
Per definire l’importo calcolarlo sulla base di quanto stabilito anche all’interno del decreto emanato lo scorso 10 novembre 2022 dal Mef, è possibile consultare la circolare Inps, collegandosi a questa sezione: qui si troveranno tutte le informazioni utili per procedere.