Bonus Sar, cosa sapere sul contributo: a chi spetta, a quanto ammonta e come ottenerlo

Per coloro che hanno perso il proprio impiego, esiste un ulteriore beneficio a cui poter accedere, oltre alla NASPI e all’assegno di disoccupazione Dis-Coll. Si tratta del Bonus Sar 2023 (Sostegno Al Reddito), che consiste in un contributo economico che può arrivare fino a mille euro.

Tale agevolazione è riservata ai lavoratori disoccupati che abbiano svolto un’attività lavorativa in regime di somministrazione, sia essa a tempo determinato o indeterminato.

Le condizioni

Per ottenere il Bonus Sar, i lavoratori devono soddisfare determinati requisiti. In particolare, devono essere disoccupati da almeno 45 giorni e avere accumulato almeno 110 giorni di lavoro, oppure aver concluso la procedura di Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL) o aver lavorato per almeno 90 giorni nei dodici mesi precedenti l’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.

È importante notare che la prestazione può essere richiesta ogni volta che si acquisiscono nuovi requisiti.

Una volta trascorsi i 45 giorni dalla fine del contratto di lavoro, il richiedente deve attendere almeno altri 60 giorni prima di poter presentare la domanda, e poi ha altri 68 giorni per farlo.

In pratica, la domanda può essere presentata tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.

I soggetti che rientrano nelle prime due classificazioni menzionate hanno diritto ad un aiuto finanziario di mille euro lordi per sostenere il loro reddito. Coloro che si collocano invece nella terza categoria ricevono un contributo di sostegno al reddito pari a 780 euro lordi.

Eventuale nuovo contratto

Dopo aver trascorso 45 giorni in stato di disoccupazione, è possibile stipulare un nuovo contratto di lavoro senza perdere il diritto alla prestazione. Se si inizia un nuovo rapporto di lavoro subordinato durante il periodo di disoccupazione, anche se di durata inferiore ad una settimana e con un contratto diverso, il conteggio dei giorni di disoccupazione viene interrotto. Tuttavia, la domanda può ancora essere presentata entro un massimo di 180 giorni dalla fine del rapporto di lavoro a termine.

In caso di interruzione

In caso di interruzioni del rapporto di lavoro causate da malattia, infortunio o maternità, che avvengono dopo la fine dell’ultimo contratto a termine, i termini per la presentazione della domanda di prestazione inizieranno a decorrere dalla fine dell’evento che ha causato l’interruzione. Tuttavia, se la domanda viene presentata dopo il termine massimo consentito, non sarà accettata.

Calcolo giorni maturati

Per determinare se si è legittimati ad ottenere un certo diritto, è necessario conoscere la data di fine dell’ultima prestazione lavorativa effettuata, che è solitamente riportata sul documento di paga alla voce “Data di cessazione”.

Invece, per calcolare i giorni di lavoro svolti in un periodo di somministrazione dell’ultimo anno, si deve fare riferimento alla busta paga personale, osservando i giorni di lavoro effettuati, quelli retribuiti e quelli a carico dell’INPS, sommando i valori più elevati tra i tre. È importante tenere in considerazione anche gli eventi che hanno sospeso l’attività lavorativa nel conteggio dei giorni lavorati.

Come fare domanda

Il Bonus Sar è richiedibile esclusivamente attraverso la piattaforma FTWeb di Forma.Temp. Per effettuare la richiesta è necessario compilare alcuni campi e allegare i documenti richiesti, tra cui quelli personali e relativi alla posizione lavorativa e previdenziale.

Una volta completato il modulo, sarà necessario stamparlo, firmarlo, scansionarlo e allegarlo nella stessa piattaforma oppure recarsi presso gli sportelli sindacali di categoria (Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp) presenti sul proprio territorio.

È possibile controllare lo stato della propria domanda accedendo alla sezione “Verifica lo stato della domanda Sar” del sito Forma.Temp e inserendo il proprio codice fiscale e il numero di protocollo della pratica.

Nel caso in cui vengano richieste integrazioni, la pratica verrà sospesa per un massimo di 60 giorni.

Se l’istanza viene respinta, il richiedente ha comunque la possibilità di presentare un ricorso entro 60 giorni, utilizzando la PEC o rivolgendosi ad uno Sportello sindacale.

Valerio Mainolfi

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