Codice della strada, divieto assoluto di cammino sul marciapiede: da oggi dovremo muoverci in mezzo alle auto | Milioni di persone investite

Marciapiede e strada

Codice della strada: quando è vietato camminare sul marciapiede - circuitolavoro.it

Sono molti i pedoni che, dopo essere stati investiti, hanno dovuto rinunciare al risarcimento: la legge, in certi casi, non lascia scampo.

Quando si parla di Codice della Strada, si pensa subito ai veicoli: quelli che, volenti o nolenti, rappresentano la minaccia maggiore. Eppure lo stesso Codice è ricco di sfumature che riguardano anche gli altri utenti della strada, non necessariamente dotati di un volante.

Basti pensare a chi guida una bici in stato di ebbrezza: secondo la legge, non serve una targa per essere multati. E poi ci sono i pedoni, che – nonostante siano i soggetti più tutelati – hanno anche dei doveri.

Sì, perché anche il marciapiede può diventare ‘vietato’, paradossalmente proprio nel posto in cui dovrebbe garantire sicurezza a chi cammina.

Divieto ai pedoni sul marciapiede: cosa dice davvero il Codice della Strada

Come ci insegna il caso della bici guidata in stato di ebbrezza, anche chi va a piedi deve rispettare regole ben precise. Prima di tutto, non si può circolare ovunque – nemmeno nel proprio quartiere – e soprattutto non sempre allo stesso modo. Basta imboccare l’angolo sbagliato del marciapiede per finire dalla parte del torto, anche in caso di investimento.

La legge, infatti, indica chiaramente quando è il pedone ad avere torto, persino se è stato lui a finire sotto una macchina. Il punto è che questa norma non è nuova, ma pochi la conoscono davvero – fino a quando non scoprono di non avere più diritto al risarcimento.

Marciapiede delineato e strada
I divieti dei pedoni sul marciapiede – circuitolavoro.it

C’è il marciapiede, ti investono ma non ti spetta il risarcimento

Sembra assurdo, ma è così: in assenza di marciapiede, o in presenza di uno disegnato, non basta camminare con attenzione per essere nel giusto. Il Codice della Strada (art. 190, comma 8) è chiarissimo: “Qualora manchino le banchine o i marciapiedi, i pedoni devono circolare sul margine sinistro della carreggiata in senso opposto a quello di marcia dei veicoli”.

Una regola che ha un senso logico – vedere arrivare i mezzi in faccia – ma che in pochi conoscono. E così si finisce nel paradosso: vieni investito in una strada senza marciapiede, magari con una semplice riga bianca tracciata a terra, e sei tu ad avere torto. Perché quella linea, se non delimita una banchina vera o un marciapiede rialzato, non ti protegge né ti dà ragione. E se stavi sul lato destro anziché su quello previsto dalla norma, il risarcimento può saltare.

E poi un altro punto, decisamente più logico: se nel tratto in questione è presente un sottopasso o un sovrappasso pedonale nel raggio di 100 metri, il pedone è obbligato a usarlo (art. 190, comma 2). Se invece sceglie di attraversare comunque in superficie – magari per comodità o fretta – può essere ritenuto responsabile in caso d’incidente.

Insomma, anche senza targa e senza volante, il pedone è un utente della strada con regole da rispettare. E quando non le conosce, rischia grosso. Perché in certi casi, anche solo camminare può metterti dalla parte del torto, anche se ti ritrovi sotto una macchina.