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Pace contributiva INPS 2024: come riscattare fino a 5 anni di contributi non versati

Dal 1° gennaio 2024, la misura della pace contributiva è nuovamente attiva, offrendo ai lavoratori la possibilità di riscattare fino a 5 anni di periodi non coperti da contribuzione. Questa opportunità, introdotta dalla Legge di bilancio, è valida fino al 31 dicembre 2025 e rappresenta un’importante chance per coloro che operano nel sistema contributivo puro, entrato in vigore il 1° gennaio 1996.

Destinatari della pace contributiva

La pace contributiva è destinata ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, o alla Gestione Separata dell’Inps. È rivolta ai cosiddetti “contributivi puri”, cioè coloro che non hanno maturato contributi prima della riforma Dini del 1996.

Periodi coperti dal riscatto

Il riscatto può riguardare periodi fino a 5 anni, anche non consecutivi, che devono collocarsi dopo il 31 dicembre 1995 e prima del 1° gennaio 2024. La misura è disponibile anche per coloro che avevano già usufruito della pace contributiva tra il 2019 e il 2021, sebbene senza la possibilità di detrarre al 50% le spese sostenute per gli oneri di riscatto.

Requisiti e limitazioni

Per accedere alla pace contributiva, il contribuente deve essere iscritto a uno dei fondi previsti dalla normativa. Non è possibile riscattare periodi già coperti da altri fondi previdenziali, né quelli precedenti alla prima occupazione. Qualora esistano periodi di anzianità assicurativa maturati prima del 1° gennaio 1996, come il servizio militare o la maternità fuori dal rapporto di lavoro, il riscatto verrà annullato con conseguente restituzione dei contributi.

Modalità di richiesta

La domanda per la pace contributiva può essere presentata direttamente dal lavoratore o da un suo rappresentante, come un erede o un parente fino al secondo grado. Nel caso di gestioni private, anche il datore di lavoro può inoltrare la richiesta tramite il modulo AP135. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2025.

Calcolo del riscatto

L’onere di riscatto viene calcolato secondo il metodo “a percentuale” basato sull’imponibile degli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta. L’Inps applicherà l’aliquota contributiva di finanziamento per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) della gestione assicurativa del richiedente. Questo riscatto contribuirà sia all’acquisizione del diritto alla pensione sia al calcolo dell’assegno pensionistico.

Modalità di pagamento

Il pagamento dell’onere di riscatto può avvenire in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate, con importi non inferiori a 30 euro ciascuna e senza interessi. Tuttavia, la rateizzazione non è concessa se i contributi riscattati sono necessari per l’immediata liquidazione di una pensione o per l’autorizzazione ai versamenti volontari, casi in cui è richiesto il pagamento in un’unica soluzione.

Presentazione della domanda

La richiesta può essere inoltrata tramite il portale web dell’Inps, accedendo alla sezione “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” nella sezione “Riscatti”. È possibile anche chiamare il contact center dell’Inps o rivolgersi presso sedi di patronati e intermediari.

Fine della detrazione al 50%

A differenza della precedente sperimentazione del 2019-21, la pace contributiva attuale non prevede una detrazione del 50% delle spese sostenute per il riscatto. Le domande presentate fino al 31 dicembre 2025 consentiranno comunque di dedurre fiscalmente il contributo dal reddito complessivo.

Con questa misura, i lavoratori hanno una preziosa opportunità per recuperare anni di contributi non versati, garantendosi così un futuro pensionistico più solido.

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