Con l’espressione RC professionale si fa riferimento a un contratto assicurativo di Responsabilità Civile Professionale pensato per la tutela economica dei professionisti per danni causati a terzi. Si tratta di una polizza che molti professionisti devono obbligatoriamente sottoscrivere.
Il principale riferimento normativo è la legge del 13 agosto 2013 relativa alla disciplina dell’esercizio delle professioni regolamentate da uno specifico Albo Nazionale.
Con la RC professionale il legislatore ha inteso introdurre una forma di tutela obbligatoria per il professionista che, in caso di determinati eventi, potrebbe dover essere costretto a risarcimenti particolarmente onerosi. È altresì una garanzia anche per i terzi che sono stati danneggiati.
Se prevista, la polizza di Responsabilità Civile Professionale deve essere sottoscritta quando si entra a far parte di un albo professionale.
Sono numerose le categorie di professionisti nelle quali si è tenuti alla sottoscrizione di una RC professionale. Tra queste si ricordano le seguenti: commercialisti, avvocati, notai, ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti all’ordine, geometri, consulenti del lavoro, operatori sanitari (medici, paramedici, infermieri, dentisti, veterinari, psicologi ecc.), agenti immobiliari ecc.
La ratio della norma che ha reso la RC professionale obbligatoria è facilmente comprensibile; certe professioni infatti, più di altre, comportano una responsabilità legale particolarmente elevata e, conseguentemente, negligenze, imprudenze e imperizie del professionista nell’ambito lavorativo possono essere causa di danni che comportano perdite economiche rilevanti per il danneggiato o per i suoi familiari. Si pensi, solo a mo’ di esempio, a un grave errore di un chirurgo, di un commercialista o di un avvocato.
Nei limiti dei massimali specificati sul contratto (che possono essere diversi tra una professione e l’altra e tra un contratto e l’altro), la polizza RC professionale offre una copertura per tutte quelle che sono le responsabilità professionali stabilite per legge come, per esempio, i danni materiali e patrimoniali, le colpe lievi e gravi, i casi di dolo dei dipendenti e collaboratori, le perdite di documenti, le sanzioni fiscali ecc.
Ovviamente, a seconda del tipo di settore potranno essere previste determinate coperture piuttosto che altre; diverse sono infatti le problematiche di un avvocato rispetto a quelle di un ingegnere o di un operatore sanitario. Nel caso di un medico, per esempio, la polizza può coprire i danni derivanti a un paziente da un’errata diagnosi in un’urgenza medica.
Riassumendo per linee generali, una polizza RC professionale copre i danni a terzi causati da negligenza (il professionista trascura colpevolmente le regole basi della sua professione), imprudenza (il professionista non adotta le normali regole di prudenza nello svolgimento della sua attività) o imperizia (il professionista svolge delle attività per le quali non ha le adeguate competenze).
È opportuno specificare che se le RC professionali possono coprire sia i danni da colpa che quelli da colpa grave, non copriranno invece i danni derivanti da dolo.
Quando si sta valutando una RC professionale, un fattore che deve essere attentamente considerato è la retroattività. Grazie alla retroattività si può ottenere una copertura per le richieste di risarcimento che vengono fatte nel corso del periodo di assicurazione, ma che sono invece relative a eventi che si sono verificati in un periodo precedente.
Il periodo di retroattività varia in base alla compagnia assicurativa e a seconda dei casi può anche essere piuttosto breve o, al contrario, illimitato.
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