Ultim’ora, “stop alle ferie per malattia”: vi licenziano per giusta causa | Nessun giudice vi darà ragione

Ferie, addio (pexels.com) - circuitolavoro.it
Licenziamento a causa delle ferie per malattia, la normativa parla chiaro. Ecco cosa dice la legge a riguardo
Le ferie e la malattia sono tra i diritti più importanti riconosciuti ad ogni lavoratore, così come previsto dalla Costituzione italiana.
Nel caso delle ferie, parliamo di un periodo di riposo fondamentale e necessario per garantire il benessere, la salute dei lavoratori e il recupero delle energie psicofisiche.
Allo stesso modo quando un lavoratore si ammala ha diritto alla conversazione del posto senza che avvenga nessuna decurtazione dal suo stipendio.
In entrambi si tratta di diritti irrinunciabili. Eppure è bene sempre informarsi su tutti i casi in cui tali diritti sono applicabili per evitare brutte sorprese come il licenziamento.
Ferie per malattia, scatta il licenziamento
In capo ai lavoratori, cosi come per i datori di lavoro, esistono degli obblighi precisi da rispettare. Nel caso specifico delle assenze per malattia, il lavoratore deve comunicare tempestivamente lo stato di malattia al datore di lavoro e ottenere un certificato medico che attesti l’inizio e la durata della malattia. Il certificato deve essere trasmesso all’INPS, che provvederà a riconoscere l’indennità di malattia. Oltre questo, durante il periodo di malattia, il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per eventuali visite mediche di controllo domiciliari disposte dall’INPS o dal datore di lavoro.
Anche se si trova in un luogo di vacanza, il lavoratore deve garantire la propria reperibilità e fornire l’indirizzo esatto per le visite. Quando ciò non accade si può incorrere in un licenziamento con preavviso per non aver giustificato la propria assenza dal lavoro, in violazione dell’art. 55-quater, lett. b), del Decreto Legislativo n. 165/200. Questo caso è accaduto di recente proprio ad una lavoratrice.
Cosa prevede la norma
La normativa che disciplina i casi di licenziamento con preavviso, chiarisce i casi in cui ciò avviene: assenze ingiustificate per più di tre giorni nel biennio; assenze ingiustificate per oltre sette giorni nell’ultimo decennio. La lavoratrice licenziata, ha riferito che le giornate di assenza erano motivate da cure terapeutiche continuative e quindi erano da ritenersi legittimamente coperte ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011. Sebbene non avesse presentato la documentazione medica in anticipo, ha fatto riferimento a due circostanze: la prassi seguita in episodi analoghi; la mancanza di un diniego esplicito da parte dell’ASL. Secondo la dipendente, tali elementi avrebbero dovuto valere come forma di autorizzazione implicita.
Eppure la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della lavoratrice, confermando la legittimità del licenziamento e chiarendo alcuni aspetti interpretativi rilevanti per il pubblico impiego. La Corte ha richiamato l’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, specificando che l’assenza per motivi di salute può essere giustificata solo attraverso una certificazione medica proveniente da: medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale;
struttura pubblica. Questa certificazione deve inoltre essere trasmessa all’INPS, che provvede a inoltrarla al datore di lavoro.