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Visite fiscali Forze Armate e Polizia 2024: nuove fasce orarie e regole INPS

Dal 2024, le normative per le visite fiscali che coinvolgono il personale delle Forze Armate, della Polizia e dei Vigili del Fuoco subiranno importanti cambiamenti. L’INPS, attraverso il Polo Unico, sarà responsabile dei controlli per malattia anche per questi settori, equiparando così le fasce di reperibilità a quelle del settore privato. Questa decisione arriva in seguito a una sentenza del Tar del Lazio che ha dichiarato incostituzionale la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati.

Fasce di reperibilità per le visite fiscali

Le nuove fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali del personale delle Forze Armate e della Polizia sono state modificate per garantire una maggiore equità rispetto ai lavoratori del settore privato. Le fasce orarie, che ora si applicano anche ai dipendenti pubblici, sono le seguenti:

  • Mattina: 10:00 – 12:00
  • Pomeriggio: 17:00 – 19:00

Queste fasce orarie sono state introdotte in seguito alla sentenza del Tar del Lazio n. 16305/2023 e sono state confermate dal messaggio INPS n. 4640 del 2023. Le visite fiscali potranno essere effettuate anche più volte nello stesso giorno, inclusi i giorni festivi e di riposo.

Le novità del 2024

Le principali novità introdotte per il 2024 riguardano l’equiparazione delle fasce di reperibilità tra il settore pubblico e quello privato, riducendo così le ore di reperibilità da 7 a 4 per i dipendenti pubblici. Questo cambiamento è in attesa dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale che potrebbe ulteriormente riformare la normativa.

Applicazione della normativa del Polo Unico INPS

Dal 2019, la normativa del Polo Unico della medicina fiscale INPS è estesa anche al personale delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, compresi i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria e i Vigili del Fuoco. Questo significa che il costo delle visite fiscali eseguite è a carico dell’INPS e non richiede l’emissione di una fattura elettronica.

Esclusione dall’obbligo del certificato di malattia telematico

Una differenza significativa tra il personale delle Forze Armate e gli altri dipendenti pubblici riguarda l’obbligo del certificato di malattia telematico. Il personale delle Forze Armate è infatti escluso da questo obbligo, come previsto dall’art. 7, comma 2 del DL n. 179/2012. Pertanto, l’INPS non può effettuare visite fiscali d’ufficio per il personale attualmente escluso dalla normativa dei certificati telematici per malattia. Per saperne di più, visita la nostra sezione dedicata alle news.

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