Ferie NON godute: il datore di lavoro ha l’obbligo di controllo entro il 30 giugno | A quali sanzioni va incontro

Le ferie non godute (Fonte: Canva) - www.circuitolavoro.it
Il datore di lavoro ha l’obbligo di controllare entro il 30 giugno a quanto ammontano le ferie non godute dei dipendenti. Ecco a quali sanzioni va incontro.
Le ferie, sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, tutelate dall’articolo 36 della Costituzione italiana. Il dipendente ha diritto a 4 settimane di ferie annuali retribuite da richiedere entro l’anno di maturazione o comunque non oltre i 18 mesi successivi (le ultime due settimane, anche in maniera frazionata).
Il dipendente ha quindi diritto alle ferie ma è comunque il datore di lavoro a decidere il periodo, tenendo conto delle esigenze dell’azienda, del dipendente e di eventuali turni con i colleghi. Inoltre bisogna ricordarsi che non si può andare in ferie senza comunicarlo al datore di lavoro, il quale andrà avvisato per tempo e dovrà comunque approvare quei giorni.
Le ferie dovranno essere sempre consumate dal lavoratore, in quanto è necessario per lui riposarsi e “ricaricarsi”, sia a livello fisico che psicologico, per questo non è consentito rinunciare alle ferie per ricevere un indennizzo extra, tranne che in due casi specifici: dimissioni/licenziamento e in caso di ferie in eccesso rispetto alle 4 settimane canoniche prestabilite.
Detto ciò, il datore di lavoro, se non vuole andare incontro a pesanti sanzioni, dovrà verificare che i propri dipendenti abbiano svolto le ferie non godute entro il 30 giugno.
Modalità di fruizione delle ferie non godute
Come riportano da lavorosi.it, il 30 giugno scadrà il termine previsto che consente al datore di lavoro di verificare il monte ferie maturato nel 2023 dai propri dipendenti. Se le ferie spettanti non sono state godute dal dipendente entro tale data, il datore di lavoro, come dicevamo è passibile di sanzioni amministrative, oltre al versamento anticipato dei contributi previdenziali entro il 20 agosto 2025.
Come vi abbiamo anticipato in apertura, ogni lavoratore ha diritto a 4 settimane di ferie, possibilmente le prime due prese in maniera continuativa, mentre le restanti anche in maniera frazionata purché, entro i 18 mesi successivi dall’anno di maturazione. È il caso quindi della scadenza del 30 giugno, che regolano appunto, in questo caso, le ferie maturate nel 2023. Generalmente il periodo di ferie viene spesso deciso in accordo tra datore di lavoro e dipendente o comunque regolato da turnistica con gli altri colleghi o comunque in base alle esigenze dell’azienda.
La sanzione del datore di lavoro in merito alle ferie non godute del dipendente
Il datore di lavoro, come dicevamo, avrà tempo fino a 30 giugno per monitorare il monte ore di ferie accumulate dal dipendente dal 2023, rischiando sanzioni amministrative, qualora risultassero ferie non godute ancora attive.
Come riportano da lavorosi.it, oltre al versamento anticipato dei contributi INPS dei giorni di ferie non goduti, il datore di lavoro potrebbe ricevere una sanzione pecuniaria amministrativa così divisa: sanzione da 120 a 730 euro per violazioni fino a 5 lavoratori per un anno; da 480 a 1800 euro, per più di 5 lavoratori con violazioni che si sono verificate per due anni; da 960 a 5400 euro, per più di 10 lavoratori con sanzioni che si sono verificate in almeno 4 anni e infine se la mancata fruizione interessa oltre il 20% dei lavoratori, potrebbe essere prevista la sospensione trimestrale del DURC.