Gli incentivi all’assunzione di persone in cassa integrazione straordinaria (CIGS) offrono una significativa opportunità sia per i lavoratori in momentanea difficoltà sia per i datori di lavoro alla ricerca di nuova forza lavoro. Scopriamo insieme come funzionano questi incentivi, chi può beneficiarne e quali sono i requisiti necessari.
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Cos’è l’incentivo per le assunzioni in CIGS?
Introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, l’incentivo è mirato a sostenere l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che si trovano in cassa integrazione straordinaria. Questo sostegno si traduce in un contributo mensile, per la durata massima di 12 mesi, equivalente al 50% dell’importo che sarebbe stato corrisposto in cassa integrazione straordinaria al lavoratore.
A chi sono destinati gli incentivi?
Questi incentivi sono rivolti ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione:
- Non hanno effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei confronti dei lavoratori potenzialmente beneficiari;
- Assumono lavoratori che abbiano beneficiato o beneficiano del trattamento di CIGS, anche attraverso la costituzione di cooperative.
Le leggi di riferimento comprendono il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e ulteriori normative che dettagliano i requisiti specifici e le modalità di accesso a queste agevolazioni.
Revoca e limiti degli incentivi
Importante sottolineare che il licenziamento del lavoratore assunto con questo incentivo, entro i sei mesi dall’assunzione, comporta la revoca del beneficio e il recupero dei contributi già erogati. Tuttavia, in caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio rimane valido per la durata del rapporto di lavoro effettivamente svolto.
Altri incentivi per l’assunzione di lavoratori in CIGS
Per incentivare l’assunzione dei lavoratori beneficiari di CIGS e altri ammortizzatori sociali, nel corso del tempo sono state introdotte diverse agevolazioni a vantaggio dei datori di lavoro. Attualmente sono ancora in vigore le seguenti tipologie di agevolazioni:
- Riduzione dell’aliquota contributiva per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi: Secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del Decreto Legge n. 148 del 1993, è prevista un’incentivazione per le assunzioni di lavoratori in CIGS. In particolare, per l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi, anche non consecutivi, il datore di lavoro ha diritto a una riduzione dell’aliquota contributiva, la quale sarà versata nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (10%) per un periodo di 12 mesi. Anche questa riduzione è disciplinata dall’INPS.
- Esenzione parziale dai contributi per l’assunzione di lavoratori in CIGS e beneficiari dell’assegno di ricollocazione: La Legge di Bilancio 2018 prevede un’esenzione parziale, nella misura del 50%, dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro che assume un lavoratore beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale o dell’assegno di ricollocazione. Tale esenzione, ad eccezione dei premi e contributi INAIL, non può superare il limite di 4.030 euro su base annua. La durata massima dell’esenzione varia a seconda del tipo di contratto stipulato: 18 mesi per un contratto a tempo indeterminato, 12 mesi per un contratto a tempo determinato. Nel caso in cui un contratto a termine venga trasformato in contratto a tempo indeterminato durante il suo svolgimento, il beneficio contributivo è esteso per ulteriori 6 mesi. È importante notare che l’applicazione di tale esenzione non modifica l’aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori coinvolti. Anche questa esenzione parziale è disciplinata dall’INPS.
Riferimenti e risorse utili
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