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Regolamentazione del bonus pubblicità in collaborazione con agenzie pubblicitarie
Il bonus pubblicità suscita interrogativi quando si tratta di affidarsi a un’agenzia pubblicitaria per le proprie campagne. L’aspetto fondamentale da sottolineare è che il credito d’imposta è concessibile esclusivamente sugli investimenti netti, escludendo i costi relativi al servizio offerto dall’agenzia. Questa distinzione deve emergere chiaramente nella documentazione che accompagnerà la dichiarazione delle spese.
Il chiarimento emerge da una situazione concreta analizzata in risposta all’interpello numero 548/2022 da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha valutato le modalità di accesso al bonus per clienti di un’agenzia di pubblicità, grafica e web. L’attenzione si è centrata sull’articolo 57 bis del Decreto legge n. 50/2017, che regola il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari dal 2018 al 2023.
Dettagli sulle spese ammissibili e esclusione dei servizi accessori
Importante sottolineare che il bonus fiscale considera solo le spese nettamente attribuibili all’acquisto di spazi pubblicitari, escludendo dunque costi aggiuntivi quali quelli di intermediazione. Di conseguenza, i compensi versati direttamente alle imprese editoriali sono agevolabili, mentre quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità non lo sono.
Questa regolamentazione implica che le spese effettuate per i servizi dell’agenzia debbano essere nettamente separate dalle spese inerenti alle campagne pubblicitarie, inclusa la specificazione degli importi. L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, quindi, esclude categoricamente le agenzie pubblicitarie dall’ottenimento del bonus pubblicità per conto dei propri clienti, in quanto intermediari.
Queste disposizioni assicurano che l’agevolazione fiscale sia applicata correttamente, mirando a incentivare l’investimento in pubblicità all’interno dei canoni stabiliti senza creare ambiguità circa la natura delle spese agevolabili.
Conclusioni sul bonus pubblicità in partnership con agenzie
In conclusione, affinché le spese pubblicitarie siano considerate ammissibili al bonus pubblicità, è necessario che queste siano sostenute direttamente per l’acquisto di spazi pubblicitari, escludendo i servizi supplementari offerti dalle agenzie. La trasparenza nella documentazione e la distinzione tra i tipi di spesa rivestono un ruolo cruciale per l’accesso all’agevolazione fiscale.
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