La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 20398, datata 26 luglio 2024, ha nuovamente confermato l’importanza dell’inclusione dei fringe benefits, quali l’uso dell’auto aziendale e le polizze assicurative, nella base di calcolo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e dell’indennità di preavviso. Un principio che ribadisce la centralità dell’omnicomprensività nella valutazione della retribuzione ai fini del TFR.
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Contesto e metodologia di calcolo del TFR
La questione è emersa in seguito alle dimissioni di un dirigente di una nota SPA, che ha lasciato il suo ruolo a causa di un importante cambiamento nelle sue mansioni. Al centro della disputa, il metodo di calcolo del TFR che ha incluso i benefits in natura come le auto aziendali per uso promiscuo e le polizze assicurative. La Corte di Cassazione ha convenuto che i valori di questi benefits debbano essere inclusi nel calcolo del TFR, ribadendo un importante precedente (Cassazione n. 16636/2012) che definisce chiaramente questo orientamento.
La determinazione della Cassazione sui Fringe Benefits
Nonostante le argomentazioni della SPA, che sosteneva una valutazione dei fringe benefits inferiore, e una non inclusione delle polizze assicurative non utilizzate, la Corte di Cassazione ha ritenuto che entrambi gli elementi dovessero confluire nel calcolo finale del TFR. Questo ha stabilito chiaramente che i vantaggi attribuibili direttamente al rapporto di lavoro, come l’uso personale dell’auto aziendale e i relativi costi di gestione e assicurazione, devono essere considerati parte integrante della retribuzione ai fini del TFR.
Conclusioni
Questa decisione pone un importante precedente sul concetto di omnicomprensività del TFR, evidenziando come la valutazione dei fringe benefits debba riflettere il reale valore di mercato e non meramente quello indicato in busta paga per l’auto aziendale o assumere come non rilevanti le polizze assicurative quando non utilizzate.
Per chi desidera approfondire la materia dei fringe benefits e il loro impatto sul calcolo del TFR, è possibile consultare il commento alla sentenza della Cassazione n. 16636/2012, che sottolinea l’importanza dell’omnicomprensività nell’interpretazione della retribuzione ai fini del TFR.
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