La manovra economica 2023 ha modificato la disciplina relativa al congedo parentale destinato al personale delle Forze Armate, allungando i tempi di fruizione per il congedo parentale e aumentando le retribuzioni totali.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi dal servizio o dal lavoro, anche contemporaneamente. Scopriamo di più.
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Quanti giorni di congedo parentale al 100% sono previsti per le Forze Armate
Il periodo massimo di fruizione del congedo parentale è il seguente:
- 6 mesi, elevabili a 7 nel caso in cui il padre militare fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale;
- limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso il cui il padre fruisca del congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi;
- 10 mesi in caso di genitore solo.
Quanto tempo dura il congedo parentale in caso di parto gemellare
Nel caso di parto plurimo, il militare ha diritto di fruire di tanti periodi di congedo parentale quanti sono i figli nati con la medesima gestazione.
In particolare, per quanto concerne la licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuita spettano 90 giorni nel caso di parto gemellare, 135 giorni in quello trigemino.
Tale beneficio, fruibile nei primi sei anni di vita dei figli, è concesso fino a un massimo di quarantacinque giorni all’anno, computati nella licenza straordinaria dell’anno di riferimento.
Congedo parentale in caso di adozione o affidamento
Il congedo parentale può essere fruito anche dai genitori adottivi o affidatari. Può essere fruito, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso in famiglia di quest’ultimo e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età da parte del medesimo.
Ai fini della concessione del beneficio in questione, le situazioni di affidamento o collocazione temporanea, di cui alla legge 4 maggio 1983, numero 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, numero 149, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo.
Termini di preavviso per presentare la domanda e modalità
La richiesta va presentata, salvo casi di oggettiva impossibilità, almeno quindici giorni prima della data di inizio dell’astensione dal servizio.