Esistono ancora limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici? In teoria no, ma in pratica ci sono alcune deroghe: cerchiamo di capire di più con questo approfondimento.
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La legge Bassanini e il limite d’età nei concorsi pubblici
Il punto di partenza è quanto stabilito dall’articolo 3, comma 6, della L. 127/1997 (la legge Bassanini) che in modo molto chiaro aveva disposto l’eliminazione del limite anagrafico per iscriversi ai concorsi pubblici. La norma, ancora oggi vigente, afferma testualmente che la “partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”.
Di conseguenza, con l’aggiunta del “salvo deroghe” il legislatore, a fronte dell’affermazione del principio generale per cui tutti possono partecipare ai concorsi pubblici, a prescindere dall’età, legittimava il mantenimento di specifici vincoli anagrafici per essere ammessi ad una larga fetta di concorsi, in particolare quelli nelle forze armate e nel comparto sicurezza.
Sulla questione dei limiti di età è intervenuta anche l’Unione europea che, nella sostanza, ha confermato quanto stabilito dalla Bassanini. L’art. 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2000/78 consente disparità di trattamento con riferimento alla “fissazione di un’età massima per l’assunzione”, precisando, però, che tali discriminazioni possono essere tollerate solo se proporzionata all’attività per la quale si concorre.
Al momento, quindi, la situazione per quanto riguarda la fissazione di limiti età partecipazione concorsi pubblici è la seguente: ricorrendo determinate condizioni, i limiti di età per partecipare ai concorsi pubblici sono pienamente legittimi secondo la legislazione italiana ed europea anche se, laddove fossero considerati discriminatori e sproporzionati, potrebbero essere oggetto di impugnazione presso un tribunale italiano.
Compimento e Superamento limite d’età: la corretta interpretazione
Una questione particolare riguardante il superamento del limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi è quella relativa all’esatta interpretazione dei termini “superamento” e “compimento” presenti nei bandi.
Risolutiva è stata sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con sentenza 2 dicembre 2011 n. 21, ha chiarito che quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione ad un concorso) al compimento di una data età, questi decorrono dal giorno successivo a quello del compleanno; pertanto si “supera” il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola del bando.
Nello specifico inoltre, i requisiti soggettivi di ammissione all’impiego debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
I concorsi pubblici che non prevedono il limite di età
Con l’emanazione del nuovo regolamento per i concorsi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.150 del 29/06/2023, i limiti di età per partecipare alle selezioni sono stati aboliti per tutti i concorsi nella Pubblica Amministrazione, salvo eccezioni emanate dalle singole amministrazioni dovute alla natura del servizio.
I concorsi pubblici che prevedono specifici limiti di età
La possibilità di deroga fornita dalla legge ha giustificato la presenza di limitazioni anagrafiche alla partecipazione ai concorsi militari in ragione “della particolare natura del servizio”. L’Italia non solo pone dei limiti di età oggettivamente bassi per l’accesso volontario nell’Esercito, ma neanche riconosce in pieno il requisito dell’ex militare di leva, volontario in ferma biennale o annuale e ausiliari, per l’accesso nelle Forze di Polizia.
Ecco i limiti previsti dal nostro ordinamento per i Carabinieri e per la Polizia di Stato.
Limiti per i concorsi per Carabinieri:
- Concorsi per Ufficiale del ruolo normale dell’Accademia: da 17 a 22 anni
- Corso triennale per Allievi Marescialli del ruolo Ispettori. Si distingue per Militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti e al ruolo degli Appuntati e Carabinieri, Allievi carabinieri e Ufficiali in ferma prefissata, limite massimo di 30 anni; cittadini italiani da 17 a 26 anni, con limite elevato a 28 anni per chi ha prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria.
- Concorsi per Allievo carabiniere (aperti anche ai civili). Si distingue in volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, limite massimo di 28 anni; cittadini italiani da 17 a 24 anni.
Limiti per i concorsi nella Polizia di Stato:
- Per Commissari e Direttore Tecnico: fino a 30 anni. Non è soggetta a limiti di età la partecipazione degli appartenenti ai ruoli degli Agenti e Assistenti e dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, con almeno 3 anni di anzianità alla data del bando; al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti.
- Per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il limite d’età sale a 40 anni
Per la partecipazione al concorso per l’accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato il limite di età è di 35 anni. Per la partecipazione al concorso per l’accesso alla qualifica di medico veterinario della Polizia di Stato il limite di età 32 anni.
Limiti di età per i concorsi nei Vigili del Fuoco: sono stati fissati con il D.M. 167/2019. Il provvedimento prevede i seguenti limiti:
- 26 anni per i concorsi con accesso alla qualifica di Vigile del fuoco;
- 30 anni per quelli che consentono l’accesso alla qualifica di Ispettore antincendi;
- 45 anni per i ruoli tecnico-professionali.
Limiti diversi sono fissati per l’accesso ad altre qualifiche (banda musicale, atleti, ruoli dirigenziali, volontari).