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Come percepire la NASpi nel caso di dimissioni volontarie

La Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) costituisce un fondamentale sostegno per i lavoratori che, per cause involontarie, si trovano senza occupazione. Tuttavia, sorge spesso il dubbio riguardo alla possibilità di percepire questa indennità nel caso di dimissioni volontarie.

Esaminiamo attentamente le condizioni che permettono di accedere alla Naspi, così come le eccezioni che consentono ai lavoratori di lasciare il posto di lavoro volontariamente e comunque avere diritto all’indennità.

Quando viene garantito il pagamento della Naspi

Il pagamento della Naspi è garantito a tutti i lavoratori che hanno i requisiti previsti dalla legge, indipendentemente dalla loro posizione lavorativa o dal loro contratto di lavoro.

Si tratta dei seguenti requisiti nello specifico:

  • avere un contratto di lavoro subordinato
  • essere in stato di disoccupazione
  • avere almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro
  • avere un’anzianità contributiva di almeno 30 mesi nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro

Posso licenziarmi e percepire la disoccupazione?

In generale, non è possibile licenziarsi e percepire la disoccupazione: la Naspi infatti spetta ai lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro. In caso di dimissioni volontarie, il lavoratore non ha diritto alla Naspi.

Esistono però due eccezioni a questa regola:

Le dimissioni sono considerate per giusta causa se il lavoratore è costretto a dimettersi per una situazione che non gli consente di continuare a lavorare, ad esempio se il datore di lavoro non paga lo stipendio o se il lavoratore viene sottoposto a molestie o a violenza. In questo caso, il lavoratore ha diritto alla Naspi.

  • Dimissioni per motivi familiari

Le dimissioni sono considerate per motivi familiari se il lavoratore deve dimettersi per gravi motivi familiari, ad esempio per assistere un familiare disabile o per trasferirsi con la famiglia in un’altra città. In questo caso, il lavoratore ha diritto alla Naspi, ma solo se ha almeno 5 anni di contributi versati.

Dimissioni per giusta causa e Naspi

Le dimissioni per giusta causa sono un tipo di dimissioni che consentono al lavoratore di licenziarsi senza perdere il diritto alla Naspi.

Le dimissioni per giusta causa sono le dimissioni che il lavoratore è costretto a fare per una situazione che non gli consente di continuare a lavorare. La giusta causa deve essere un evento grave e ingiustificato che rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Tra gli esempi di giusta causa ci sono:

  • mancato pagamento dello stipendio
  • molestie o la violenza sul lavoro
  • demansionamento
  • mutamento delle mansioni senza il consenso del lavoratore
  • trasferimento del lavoratore in una sede diversa da quella concordata

Per poter essere considerate per giusta causa, le dimissioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere motivate da un evento grave e ingiustificato
  • essere comunicate al datore di lavoro entro 60 giorni dalla conoscenza dell’evento
  • essere contestate dal datore di lavoro entro 15 giorni dalla loro ricezione

Se le dimissioni vengono riconosciute per giusta causa, il lavoratore ha diritto alla Naspi. Inoltre, il lavoratore ha diritto a ricevere un’indennità di mancato preavviso, che è calcolata in base alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per il periodo di preavviso.

Tutela della maternità e Naspi

In Italia, la tutela della maternità è garantita dalla legge 1204/1971, che prevede un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di 5 mesi, di cui 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto.

La Naspi, l’indennità di disoccupazione in Italia, spetta ai lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro. In caso di maternità, la Naspi viene sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

Infatti, la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità di maternità, che è un’indennità a carico dell’INPS pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente il mese di inizio del congedo.

Dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la Naspi riprende a essere erogata.

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