Il disegno di legge Lavoro, collegato alla Manovra, è stato definitivamente approvato dal Senato con 81 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto. La legge, già approvata dalla Camera lo scorso 9 ottobre, si prefigge di semplificare gli adempimenti burocratici, migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e promuovere la flessibilità salariale, con un occhio di riguardo per i diritti dei lavoratori e dei liberi professionisti. Tuttavia, il percorso legislativo non è stato privo di polemiche, con la bocciatura di tutti gli emendamenti in Commissione e in Aula.
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Licenziamenti: un nuovo scenario
Tra le principali novità, spicca l’ampliamento delle disposizioni in tema di licenziamenti. L’articolo 19 del Ddl prevede che un’assenza ingiustificata oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsioni, per un periodo superiore a 15 giorni possa essere considerata come causa di risoluzione del rapporto di lavoro. Secondo la maggioranza, ciò impedirebbe abusi da parte dei lavoratori che, sfruttando le assenze ingiustificate, inducono i datori a licenziarli per accedere successivamente alla Naspi. Per l’opposizione, invece, questa misura rischia di riaprire la strada alle “dimissioni in bianco”.
Lavoro in somministrazione: novità per agenzie e start-up
Il Ddl introduce modifiche anche per il lavoro in somministrazione. Viene escluso dal limite quantitativo del 30% relativo alla somministrazione a tempo determinato il ricorso a lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro, ai lavoratori stagionali e a quelli impiegati in start-up. Una misura che intende favorire la flessibilità e la continuità lavorativa in settori che necessitano di maggiore dinamicità.
Tutele per i lavoratori in fasce deboli: senza causale per l’impiego
Il disegno di legge interviene anche sul tema dell’impiego di lavoratori appartenenti a fasce deboli, come i percettori di ammortizzatori sociali. Non sarà più necessaria la causale per l’impiego di questi lavoratori, che potranno essere assunti senza una specifica motivazione. Inoltre, vengono eliminati i termini relativi all’impiego oltre i 24 mesi di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro e inviati in missione a termine presso l’azienda utilizzatrice. Un’ulteriore novità riguarda l’utilizzo delle risorse di Formatemp per la formazione dei dipendenti a termine.
Smart working: maggiore controllo e obbligo di comunicazione
Un altro punto cruciale riguarda lo smart working. Secondo le nuove disposizioni, il datore di lavoro sarà obbligato a comunicare al ministero del Lavoro i nomi dei lavoratori coinvolti nel lavoro agile, insieme alle date di inizio e fine del periodo in cui sarà adottata questa modalità. La comunicazione dovrà avvenire entro cinque giorni dall’avvio del periodo di smart working. È prevista anche la possibilità di assumere un lavoratore in modalità mista, ovvero una parte come dipendente e l’altra a partita Iva, con la possibilità di beneficiare del regime forfettario.
Stagionali: nuove categorie e ampliamento della definizione
Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, la definizione viene ampliata. Oltre alle categorie già previste dal Dpr del 1963, saranno inclusi anche coloro che lavorano in attività stagionali legate ad intensificazioni della produzione, così come nelle aziende che operano secondo i cicli stagionali produttivi o in funzione delle esigenze dei mercati serviti. Una modifica che mira a dare una maggiore flessibilità alle imprese che necessitano di manodopera temporanea in determinati periodi dell’anno.
Cassa Integrazione: lavoro durante il periodo di sostegno
Un’altra novità riguarda la possibilità di lavorare durante la cassa integrazione. In passato, chi usufruiva di questo strumento non poteva svolgere altre attività lavorative senza perdere il diritto all’integrazione salariale. Ora, chi svolge attività subordinata o autonoma durante il periodo di cassa integrazione non avrà diritto al trattamento per le giornate lavorate presso un altro datore di lavoro.
Apprendistato: maggiore flessibilità nelle trasformazioni
Il Ddl prevede inoltre una maggiore flessibilità nell’ambito dell’apprendistato, con la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma. Una misura pensata per facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, consentendo loro di acquisire competenze più specifiche.
Le critiche dei sindacati: “il lavoro peggiora”
Le principali critiche al Ddl provengono dai sindacati, che denunciano il peggioramento delle condizioni lavorative. Maria Grazia Gabrielli, segretaria confederale della Cgil, afferma che il provvedimento “ridurrà le già fragili tutele nel lavoro, aumentando la precarietà e il lavoro povero”. Gabrielli sottolinea la mancanza di dialogo sociale e di confronto con le organizzazioni sindacali durante l’iter legislativo. Anche Ivana Veronese, segretaria della Uil, accusa il governo di proseguire senza considerare le richieste di modifica avanzate dalle opposizioni e dai sindacati, mettendo in evidenza la precarizzazione del mercato del lavoro.
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