Nel contesto delle assenze per malattia, i lavoratori godono di una tutela che garantisce loro sia un’indennità sostitutiva, che parzialmente compensa lo stipendio perso, sia la conservazione del posto di lavoro. Tuttavia, in caso di prolungata assenza o ripetuti periodi di malattia nell’anno, queste tutele possono essere compromesse, con il rischio di licenziamento.
Ad esempio, un parametro importante da considerare è il periodo di sei mesi di assenza, corrispondente a 180 giorni, non necessariamente consecutivi, durante l’anno. Superato questo limite, il diritto del lavoratore alla retribuzione durante l’assenza viene revocato.
È però importante distinguere questo periodo dalla soglia oltre la quale è permesso il licenziamento per motivi di salute. Questa soglia, nota come “fine del periodo di comporto“, non coincide necessariamente con i 180 giorni di assenza oltre i quali l’indennità di malattia INPS non è più erogata (né dall’INPS né dal datore di lavoro).
Indice dei contenuti
Malattia INPS: fino a quando viene pagata
È un diritto fondamentale per i lavoratori dipendenti subordinati mantenere la propria retribuzione durante i giorni di assenza per malattia. Di norma, l’INPS fornisce un’indennità di malattia secondo le seguenti modalità:
- Dal 4° al 20° giorno di assenza, l’indennità corrisponde al 50% della retribuzione media giornaliera globale percepita dal lavoratore nel mese precedente all’inizio della malattia.
- Dal 21° giorno fino al 180° giorno di assenza, l’indennità è pari ai 2/3 (ossia al 66,66%) della retribuzione media giornaliera di cui sopra.
Tuttavia, nei primi 3 giorni di assenza, di norma, non viene erogata alcuna indennità, a meno che il contratto collettivo applicato non preveda chiaramente che il datore di lavoro debba coprire la retribuzione durante questo periodo iniziale. Inoltre, il contratto potrebbe stabilire che il datore di lavoro debba integrare l’indennità di malattia erogata dall’INPS per avvicinarla il più possibile allo stipendio del lavoratore.
Va sottolineato che nella maggior parte dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), tali tutele sono solitamente previste, garantendo, ad esempio, che il datore di lavoro continui a corrispondere lo stipendio durante i primi giorni di malattia.
Il termine critico dei 6 mesi
Un aspetto chiave da considerare è il periodo di assenza superiore ai 6 mesi, pari a 180 giorni, non necessariamente consecutivi, nell’arco dell’anno. Oltre questo limite, il diritto alla retribuzione viene meno, tuttavia non coincide necessariamente con il termine oltre cui è consentito il licenziamento per malattia.
Immaginiamo il caso di Tizio, che è stato assente dal lavoro dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024. Nonostante sia stato assente per 7 mesi consecutivi, ha comunque diritto all’indennità di malattia per l’intero periodo, poiché il limite dei 6 mesi nello stesso anno solare non è stato superato (3 mesi nel 2023 e 4 mesi nel 2024).
Tuttavia, se Tizio dovesse avere nuovamente bisogno di assentarsi da luglio a novembre 2024, avrà diritto all’indennità di malattia solo per i mesi di luglio e agosto. Dopo questo periodo, non avrà più diritto a nulla, né dall’INPS né dal datore di lavoro.
L’Indennità di malattia pagata dall’INPS
Durante l’assenza per malattia, l’INPS eroga un’indennità che copre parte della retribuzione del lavoratore. Tuttavia, i primi tre giorni di assenza non sono coperti, a meno che il contratto collettivo non preveda il contrario. È comune che il datore di lavoro integri l’indennità erogata dall’INPS per mantenere il livello di stipendio del lavoratore.
Assenza prolungata e il limite dei 6 mesi
Dopo sei mesi di assenza, sorge il rischio di licenziamento? No, i sei mesi – o meglio, i 180 giorni – rappresentano soltanto il limite per ottenere l’indennità di malattia. Non vanno confusi con il periodo di comporto, che indica il termine oltre il quale il datore di lavoro è autorizzato a procedere con il licenziamento del dipendente costantemente assente per motivi di salute.
Per chiarire, la normativa stabilisce che durante il periodo di malattia il dipendente ha il diritto di mantenere il proprio posto di lavoro, a meno che:
- la malattia comporti una diminuzione del rendimento tale da causare danni al datore di lavoro;
- sia superato il periodo di comporto.
È il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) a stabilire quanti giorni di assenza può avere un dipendente senza rischiare il licenziamento, con un numero che di solito aumenta in base all’anzianità di servizio o alla qualifica ricoperta.
Ad esempio, nel settore del commercio, il CCNL prevede che i lavoratori abbiano diritto a conservare il posto di lavoro per 180 giorni all’anno, con l’aggiunta di ulteriori 120 giorni di aspettativa e 12 mesi supplementari in caso di gravi patologie certificate.
Nel settore metalmeccanico, invece, il periodo di comporto è di 183 giorni per chi ha un’anzianità di servizio fino a 3 anni, con un prolungamento a 274 giorni in caso di malattia continuativa. L’anzianità di servizio influisce sulla durata del periodo di conservazione del posto: 9 mesi per chi è in azienda da oltre 3 anni ma non più di 6, e 12 mesi per chi ha più di 6 anni di anzianità.
Quindi, sebbene i CCNL spesso considerino i 180 giorni di assenza nell’anno precedente come riferimento per autorizzare il licenziamento del dipendente, il periodo di comporto non coincide sempre esattamente con la fine del pagamento dell’indennità di malattia.
L’impatto sui contratti a tempo determinato
Nei contratti a tempo determinato, il periodo di indennità di malattia varia in base ai giorni lavorati nei 12 mesi precedenti, con un minimo di 30 e un massimo di 180 giorni. È fondamentale tenere conto di questo fattore nelle situazioni di assenza prolungata.
Per scoprire ulteriori dettagli, visita la nostra sezione dedicata alle news.