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Quando viene sospesa la NASpI: casi pratici e regole da conoscere

L’indennità economica NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un sostegno finanziario erogato dall’INPS a favore di coloro che perdono involontariamente il lavoro, ritrovandosi senza reddito. Per beneficiare di questa prestazione, è necessario soddisfare due condizioni fondamentali:

  1. Essere in stato di disoccupazione involontaria.
  2. Avere accumulato almeno tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Condizioni di disoccupazione

Il concetto di disoccupazione richiesto per l’erogazione della NASpI implica l’assenza di un impiego subordinato o autonomo per tutta la durata del beneficio. Qualsiasi nuovo contratto di lavoro subordinato può influire sul sussidio in tre modi diversi:

  • Decadenza
  • Sospensione
  • Percezione in misura ridotta

Sospensione della NASpI: assunzione con contratto di lavoro subordinato

La NASpI viene sospesa quando il beneficiario viene assunto con un contratto di lavoro subordinato che soddisfa due condizioni:

  1. Il reddito annuo derivante dall’attività lavorativa supera la soglia minima esclusa da imposizione fiscale (8.500,00 euro per l’anno corrente).
  2. La durata del rapporto di lavoro è fino a sei mesi.

In questi casi, la sospensione del sussidio è automatica per tutta la durata del contratto. È importante notare che la sospensione considera il periodo di calendario del rapporto di lavoro, indipendentemente dai giorni di effettiva presenza al lavoro. La ripresa del pagamento della NASpI avviene anch’essa d’ufficio una volta terminato il contratto.

Contratti di lavoro di durata superiore ai sei mesi

Quando il beneficiario della NASpI viene assunto con un contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi e con un reddito annuo che supera la soglia minima di 8.500,00 euro, la conseguenza non è la sospensione, ma la decadenza del sussidio. Questo significa che il beneficiario perde definitivamente il diritto alla NASpI.

Contratti con reddito inferiore a 8.500 euro

Se il contratto di lavoro subordinato comporta un reddito annuo non superiore a 8.500,00 euro, il beneficiario può continuare a percepire la NASpI, ma in misura ridotta. Per mantenere il diritto al sussidio ridotto, il lavoratore deve:

  1. Comunicare all’INPS, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto.
  2. Assicurarsi che il datore di lavoro sia diverso da quello con cui è cessato il rapporto che ha dato origine alla NASpI e che non vi siano rapporti di collegamento o controllo tra i due datori di lavoro.

Il sussidio verrà ridotto dell’80% del reddito previsto per il periodo tra l’inizio del nuovo lavoro e la fine del periodo di fruizione del sussidio o, se precedente, la fine dell’anno. La riduzione sarà ricalcolata automaticamente una volta presentata la dichiarazione dei redditi.

Obblighi di comunicazione

Chi è esente dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi deve fornire all’INPS un’autodichiarazione con l’ammontare del reddito ricavato entro il 31 marzo dell’anno successivo. La mancata comunicazione comporta la restituzione della NASpI percepita dall’inizio dell’attività lavorativa.

Casi pratici di sospensione della NASpI

Per chiarire meglio le regole, vediamo alcuni esempi pratici:

  • Contratto a termine dal 1° maggio 2024 al 31 luglio 2024 con reddito di 8.750,00 euro: Sospensione d’ufficio dal 1° maggio 2024 al 31 luglio 2024.
  • Contratto a termine dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2025 con reddito di 8.750,00 euro: Decadenza della NASpI.
  • Contratto a tempo indeterminato dal 1° maggio 2024 con reddito di 8.750,00 euro: Decadenza della NASpI.
  • Contratto a tempo indeterminato dal 1° maggio 2024 con reddito di 8.230,00 euro: Mantenimento della NASpI in misura ridotta.
  • Contratto a termine dal 1° maggio 2024 al 31 agosto 2024 con dimissioni anticipate il 31 luglio 2024 e reddito di 8.750,00 euro: Sospensione d’ufficio dal 1° maggio 2024 al 31 agosto 2024, indipendentemente dalla cessazione anticipata.
  • Contratto a tempo indeterminato dal 1° maggio 2024 al 31 agosto 2024 con dimissioni e reddito di 9.000,00 euro: Decadenza della NASpI, indipendentemente dalla cessazione anticipata.
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