Il contratto di apprendistato, pur essendo un tipo di assunzione che prevede una formazione sul campo, non esclude la possibilità di licenziamento. Tuttavia, le modalità e le condizioni di un eventuale licenziamento variano a seconda del momento in cui esso avviene e della motivazione sottostante. È fondamentale conoscere le norme che regolano il licenziamento di un apprendista, in modo da evitare problematiche legali e garantire la corretta gestione del rapporto di lavoro.
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Quando è possibile licenziare un apprendista?
L’apprendista, come qualsiasi altro lavoratore, può essere licenziato, ma solo in presenza di validi motivi e rispettando le procedure legali. In generale, l’apprendista gode delle stesse tutele previste per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, almeno per quanto riguarda i diritti e le modalità di licenziamento. L’articolo 6 dell’accordo di riordino dell’apprendistato del 2012 stabilisce che le condizioni di lavoro degli apprendisti devono essere equiparate a quelle di chi è assunto con un contratto a tempo indeterminato nella qualifica per la quale sono stati assunti.
Tuttavia, vi è una differenza importante tra il licenziamento nel periodo formativo e quello che avviene al termine del percorso di apprendistato. Nel primo caso, il licenziamento deve essere giustificato da motivi validi, mentre nel secondo caso, il licenziamento può avvenire anche senza una motivazione specifica, grazie alla normativa sul recesso ad nutum.
Licenziamento durante il periodo di formazione
Durante il periodo di apprendistato, che coincide con una fase formativa, il licenziamento dell’apprendista può avvenire per motivi disciplinari o economici, analogamente a quanto avviene per i lavoratori a tempo determinato o indeterminato. I motivi di licenziamento includono:
- Licenziamento per giusta causa: Questo accade quando il comportamento dell’apprendista è così grave da giustificare l’interruzione del rapporto di lavoro senza preavviso.
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: Si verifica quando l’apprendista non adempie agli obblighi contrattuali, ma in maniera meno grave rispetto alla giusta causa.
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: Riguarda motivi economici che rendono insostenibile la continuazione del contratto.
Il datore di lavoro che desidera licenziare un apprendista durante il periodo di formazione deve seguire una precisa procedura. La procedura prevede che il datore invii una lettera di contestazione, conceda all’apprendista 5 giorni per fornire eventuali giustificazioni, e successivamente emetta il provvedimento disciplinare. Inoltre, è obbligatorio inviare il modello Unilav al centro per l’impiego, pagare i contributi Naspi tramite il modello F24, e corrispondere l’eventuale indennità sostitutiva se il preavviso non viene rispettato. Per comprendere meglio il calcolo del sussidio, consulta il Calcolo NASpI: Guida al sussidio di disoccupazione.
Licenziamento al termine del periodo di apprendistato
Una volta terminato il periodo di apprendistato, la situazione cambia. Se l’apprendista non viene confermato, il datore di lavoro può procedere con il licenziamento senza fornire una motivazione specifica. Questo è conosciuto come recesso ad nutum, e impedisce la trasformazione automatica del contratto in un contratto a tempo indeterminato.
In questo caso, la comunicazione del licenziamento deve essere fatta per iscritto, specificando l’ultimo giorno di lavoro dell’apprendista e rispettando il periodo di preavviso previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL). Come nel caso del licenziamento durante il periodo formativo, anche al termine del contratto è necessario inviare il modello Unilav, pagare i contributi Naspi e corrispondere l’indennità sostitutiva se non si rispetta il preavviso.
Il periodo di preavviso
Indipendentemente dal momento del licenziamento, è sempre previsto un periodo di preavviso che deve essere rispettato. Questo periodo inizia al termine dell’apprendistato e varia in base al CCNL applicato e al livello di inquadramento dell’apprendista. In caso di mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà corrispondere un’indennità, che sarà stabilita in base al contratto collettivo applicabile.
Il preavviso può essere interrotto in caso di ferie, e deve essere calcolato partendo dal momento in cui l’apprendista o il datore di lavoro sono venuti a conoscenza del recesso del contratto.
Conseguenze del licenziamento senza motivo
Nel caso in cui il licenziamento avvenga senza una motivazione valida, come nel caso di un’assenza di giusta causa o giustificato motivo, l’apprendista ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro o al risarcimento del danno. Inoltre, il lavoratore ha diritto di fare ricorso contro il licenziamento se ritiene che non vi siano motivi legittimi a giustificarlo.
Il diritto alla Naspi in caso di licenziamento
Un altro aspetto fondamentale riguarda il diritto all’indennità di disoccupazione Naspi. In caso di licenziamento, l’apprendista ha diritto a fare domanda per la Naspi, a meno che non si tratti di dimissioni volontarie. Se l’interruzione dell’apprendistato è causata dal datore di lavoro, l’apprendista può fare richiesta di disoccupazione. Tuttavia, se l’apprendista si oppone alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato, mantenendo il diritto alla Naspi, non si configura come dimissioni.
Per maggiori dettagli, consulta la NASpI: guida per fare domanda e consultare lo stato dei pagamenti.