NASpI: guida per fare domanda e consultare lo stato dei pagamenti

Scopri come fare richiesta per la NASpI, accedere a MyINPS, controllare lo stato dei pagamenti e calcolare l'importo dovuto. Consulta la guida aggiornata.

Nel 2024, la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) rimane uno strumento cruciale di supporto per i lavoratori disoccupati in Italia. Ma cos’è esattamente la NASpI e come si può accedere a questa prestazione? In questo articolo, approfondiremo ogni aspetto di questo importante ammortizzatore sociale, fornendo tutte le informazioni sui benefici, i requisiti per accedervi, le modalità di richiesta e la documentazione necessaria.

Cos’è e come funziona la NASpI

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un’indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori con contratto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente il posto di lavoro. È stata introdotta dal decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 e viene erogata previa domanda dell’interessato. La prestazione riguarda i seguenti soggetti:

  • Lavoratori subordinati, tra cui apprendisti, soci lavoratori di cooperative con contratto subordinato, personale artistico e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
  • Dal 1° gennaio 2022, anche gli operai agricoli a tempo indeterminato impiegati presso cooperative attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici rientrano nella normativa.
  • A partire dal 1° gennaio 2022, anche gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative che si occupano della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

Non possono invece beneficiare della NASpI:

  • Dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni,
  • Operai agricoli a tempo determinato,
  • Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
  • Lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
  • Lavoratori beneficiari di assegno ordinario di invalidità, a meno che scelgano la NASpI.

L’erogazione della prestazione economica decorre:

  • Dall’ottavo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro tale termine.
  • Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se questa viene inoltrata oltre gli otto giorni.

La durata dell’indennità dipende dalle settimane di contribuzione, che vengono calcolate come metà del numero delle settimane contributive degli ultimi quattro anni. La NASpI è erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione, ma non per i periodi in cui sono state già erogate prestazioni di disoccupazione. I periodi in cui si percepisce la NASpI sono coperti da contributi figurativi.

Se un beneficiario decide di avviare un’attività lavorativa autonoma o entra in una cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata della NASpI. Il calcolo NASpI si basa sulla retribuzione media mensile percepita negli ultimi quattro anni. Per il 2023, l’importo della prestazione corrisponde al 75% della retribuzione media, fino a un massimo di 1.470,99 euro. Nel caso in cui la retribuzione media sia inferiore alla soglia stabilita dalla legge (1.352,19 euro nel 2023), l’importo sarà pari al 75% della stessa.

A partire dal sesto mese di fruizione, la NASpI subisce una riduzione del 3% mensile, con un ulteriore abbassamento a partire dall’ottavo mese per i beneficiari che hanno compiuto 55 anni.

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Se la retribuzione supera l’importo stabilito, la prestazione è pari al 75% di tale importo, più il 25% della differenza tra la retribuzione media e l’importo di riferimento annuale.

Situazioni particolari che influenzano l’importo:

  • Se il beneficiario intraprende un’attività autonoma, l’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi annui dichiarati, se questi sono pari o inferiori a 5.500 euro.
  • In caso di titolarità di più contratti a tempo parziale, la NASpI viene ridotta se il reddito percepito è inferiore a 8.174 euro annui.
  • La NASpI può essere interamente cumulata con compensi derivanti da lavoro occasionale, a condizione che non superino i 5.000 euro annui.

L’indennità può essere riscossa tramite bonifico bancario o postale, su libretto postale o tramite un bonifico presso l’ufficio postale del CAP di residenza del beneficiario. Le pubbliche amministrazioni, tuttavia, non possono pagare in contante somme superiori a 1.000 euro.

Quando e come fare domanda NASpI

Per poter beneficiare della NASpI, il lavoratore deve soddisfare determinati requisiti e seguire una serie di passaggi burocratici.

Il lavoratore deve essere disoccupato e aver perso il lavoro in modo involontario. Per dichiararsi disoccupato, deve fare richiesta tramite il portale nazionale delle politiche del lavoro, indicando la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e partecipare alle misure di politica attiva concordate con il centro per l’impiego. La presentazione della domanda equivale alla dichiarazione di disponibilità (DID).

Una volta presentata la domanda, il lavoratore è tenuto a recarsi presso il centro per l’impiego entro 15 giorni per firmare un “patto di servizio personalizzato“. In caso contrario, sarà convocato dal centro per l’impiego.

L’accesso alla NASpI non è consentito in caso di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale del contratto di lavoro. Tuttavia, esistono delle eccezioni:

  • Dimissioni per giusta causa: Se le dimissioni sono motivate da comportamenti altrui che rendono impossibile il prosieguo del rapporto di lavoro (ad esempio, mobbing), il lavoratore ha diritto alla NASpI.
  • Dimissioni durante il periodo di maternità o paternità: Se il lavoratore si dimette durante il periodo di maternità (che va da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al primo anno di vita del bambino) o di paternità obbligatoria, ha diritto a ricevere la NASpI.
  • Risoluzione consensuale in caso di conciliazione: Se il lavoratore ha risolto consensualmente il contratto durante la procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro.
  • Risoluzione consensuale per trasferimento: Se il lavoratore rifiuta un trasferimento a più di 50 km dalla sua residenza o a una distanza che richiede più di 80 minuti di trasporto pubblico.
  • Licenziamento disciplinare: Anche in caso di licenziamento per motivi disciplinari, il lavoratore ha diritto alla NASpI.

Per accedere alla NASpI, è necessario che il lavoratore abbia accumulato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione. I contributi utili comprendono:

  • I contributi previdenziali versati durante il periodo di lavoro subordinato.
  • I contributi figurativi per maternità obbligatoria, congedo parentale e periodi di malattia dei figli fino a 8 anni di età.
  • I periodi di lavoro all’estero in paesi dell’Unione Europea o con cui l’Italia ha accordi di totalizzazione.
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Nel caso di lavoratori che hanno lavorato sia nel settore agricolo che in altri settori, i periodi di lavoro possono essere cumulati, purché la contribuzione non agricola sia prevalente nel quadriennio di osservazione. Se il quadriennio include una prevalenza di contribuzione agricola, si procederà a verificare i soli ultimi 12 mesi di lavoro per determinare la prevalenza della contribuzione non agricola.

Non sono considerati utili ai fini della NASpI:

  • Periodi di malattia o infortunio sul lavoro se non c’è un’integrazione salariale da parte del datore di lavoro.
  • Periodi di Cassa Integrazione Straordinaria o Ordinaria con sospensione a zero ore.
  • Contratti di solidarietà a zero ore.
  • Assenze per permessi legati all’assistenza di familiari con disabilità grave, se non c’è una contribuzione effettiva.
  • I periodi di aspettativa non retribuita per ricoprire cariche pubbliche o sindacali.

La richiesta di NASpI deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica all’INPS, altrimenti si perde il diritto alla prestazione.. La domanda deve essere inviata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il termine di presentazione della domanda è sospeso in caso di malattia o maternità indennizzabile che insorga entro 60 o 68 giorni dalla cessazione del contratto di lavoro, e riprende a decorrere una volta terminata la malattia o il congedo.

Guida pratica per presentare la domanda online

La domanda per la NASpI può essere presentata tramite diverse modalità:

  • Online, direttamente dal cittadino, attraverso il portale web dell’INPS utilizzando la funzione “NASpI invio domanda online”;
  • Rivolgendosi agli enti di patronato;
  • Contattando il Contact center INPS, chiamando il numero gratuito 803 164 da rete fissa o il numero 06 164 164 da rete mobile.

Per fare domanda di NASpI, è necessario fornire la seguente documentazione:

  • Dati relativi all’ultimo rapporto di lavoro (ad esempio, contratto o busta paga);
  • Modulo SR163, vidimato dalla banca, per l’accredito su conto corrente.

Infine, il “servizio NASpI-Com: invio comunicazione” consente di trasmettere online eventuali variazioni della propria situazione, come:

  • Cambio di indirizzo;
  • Modifica delle modalità di pagamento;
  • Aggiornamenti sulla situazione lavorativa o reddituale.

Per accedere a NASpI-Com è necessario utilizzare SPID, CIE, CNS o, fino alla scadenza del 30 settembre 2021, il codice fiscale con PIN dispositivo (per chi lo possiede).

Come verificare l’esito della domanda e gli importi spettanti

Per i richiedenti la NASpI, l’INPS mette a disposizione diversi servizi informativi per verificare lo stato e la consultazione della domanda e dei pagamenti, l’esito, la data di decorrenza, la durata, l’importo della prestazione e altre informazioni utili. Questi servizi sono accessibili sia dal sito web dell’INPS che tramite l’app INPS Mobile, su pc, smartphone o tablet.

Ecco una panoramica dei principali servizi disponibili:

  • Attraverso la sezione “Esiti Domande NASpI” dell’app INPS Mobile;
  • Accedendo all’area MyINPS NASpI sul portale web dell’INPS;
  • Un servizio automatico di comunicazione via SMS, attualmente in fase di implementazione, che permette a chi ha presentato domanda di ricevere notifiche sui principali aggiornamenti, come la conferma della ricezione della domanda, il suo stato di avanzamento e l’avvio della liquidazione della prima rata dell’indennità di disoccupazione.
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Gestione della NASpI: sospensione e comunicazioni

La prestazione NASpI può essere sospesa in caso di:

  • Rioccupazione del beneficiario con un contratto di lavoro subordinato della durata massima di 6 mesi, purché il reddito annuo non superi gli 8.000 euro. La sospensione durerà per tutta la durata del contratto di lavoro.
  • Nuova occupazione all’estero, sia in Paesi dell’UE che in Paesi con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di assicurazione contro la disoccupazione, o in Paesi extra UE, in conformità con le normative vigenti per la sospensione della NASpI in caso di lavoro all’estero.

La normativa prevede sanzioni per i percettori della NASpI che non adempiono agli obblighi previsti. Le sanzioni possono includere la riduzione di una o più mensilità della prestazione o la decadenza dall’indennità e dallo stato di disoccupazione.

Inoltre, la NASpI decade in vari casi, tra cui:

  • Perdita dello stato di disoccupazione.
  • Inizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma.
  • Raggiungimento dei requisiti per la pensione.
  • Acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità senza aver scelto la NASpI.
  • Mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di orientamento organizzate dai Centri per l’Impiego.
  • Mancata comunicazione, entro un mese dalla domanda della NASpI, di redditi derivanti da altri rapporti di lavoro part-time, nel caso in cui uno di tali contratti part-time venga cessato.

Per presentare ricorso contro un provvedimento relativo alla NASpI, è possibile utilizzare la procedura online disponibile sul sito INPS o rivolgersi a patronati o intermediari INPS.

È possibile inoltrare il ricorso entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento. Se si intende intraprendere una causa legale contro il provvedimento di concessione o diniego della prestazione, il termine è di un anno. Invece, per sapere come sospendere la NASpI online, è necessario accedere alla propria area personale sul sito INPS, selezionare la sezione Servizi online, cliccare su NASpI e successivamente su Comunicazioni. Dopo aver compilato i dati richiesti e verificato la loro correttezza, la comunicazione può essere inviata. In alternativa, è possibile richiedere assistenza contattando il contact center INPS o rivolgendosi a un patronato.

NASpI e DIS-COLL: istruzioni utili per l’accesso alle indennità

Con il messaggio n. 750 del 20 febbraio 2024, l’INPS ha fornito chiarimenti riguardo alla questione dei limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego e l’accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, alla luce del parere ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Ministero ha specificato che non esistono limiti di età per l’iscrizione al collocamento ordinario, ma solo per il collocamento mirato, regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente il lavoro sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), fondamentale per ottenere le indennità NASpI e DIS-COLL.

Inoltre, è importante sottolineare che la presentazione della domanda per queste indennità equivale, di fatto, al rilascio della DID.

Per quanto riguarda il requisito di età, la normativa prevede che l’iscrizione al Centro per l’impiego ordinario sia consentita a partire dai 16 anni. Pertanto, i minori di questa età non possono presentare la DID e, di conseguenza, non hanno diritto alla NASpI o alla DIS-COLL.

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